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Gli «invernali» sono equiparati alle catene

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Dunque, l'uso dei pneumatici invernali è totalmente alternativo a quello delle catene. I pneumatici invernali possono riportare un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, comunque non inferiore a Q (160 km/h) e, in tal caso, si deve apporre, all'interno del veicolo, un apposito bollino, che ricorda al conducente di non superare quel limite. Non confondiamo invernali con «chiodati», che possono essere montati solo su tutte e quattro le ruote e solo dal 15 novembre al 15 marzo, con un limite di velocità di 90 km/h per la viabilità ordinaria e 120 per l'autostrada. Inoltre, le auto che li montano devono essere munite di paraspruzzi. Anche le catene devono essere omologate: a norma Cuna NC 178-01, o a normativa austriaca ON - V 5117. Per essere in regola, una delle due sigle deve essere stampigliata sulla confezione ed anche sulle catene. Montare catene non omologate, può far incorrere l'automobilista in pesanti sanzioni. Il limite minimo di battistrada è lo stesso per estivi ed invernali: 1,6 mm. Da notare che, in Germania ed in Inghilterra, girare con le gomme lisce è punibile con la decurtazione di 3 punti sulla patente (che in quei Paesi ne conta 12). In Inghilterra, poi, si paga una sanzione pecuniaria pari a 4.000 euro, per ogni copertone fuori norma. In Italia, si pagano soltanto 71 euro di multa. Tuttavia, si può incorrere anche nell'art. 175, comma 2, lettera 'H' del codice della strada, che prevede una sanzione aggiuntiva e, soprattutto, la decurtazione di 2 punti patente, ma solo su strade extraurbane o autostrade. Se il controllo viene effettuato in città, non si può applicare l'aggravante dei due punti. Recentemente, oltre alle catene, è comparso sul mercato un altro mezzo atto a far superare strade innevate o ghiacciate: le così dette 'calze'. Si tratta di un rivestimento in fibre sintetiche, a maglie strette, per le ruote di trazione, ma attenzione: a prescindere dal funzionamento, le calze non sono omologate, quindi non consentono la circolazione in deroga all'art. 122. Gio.Mas.

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