Roma Capitale

E anche il sindaco di Nemi ne produce uno

Nel tour dei vini esposti per i mercati rionali di Roma che riportano etichette non conformi ai requisiti di legge e alle diverse bottiglie di «Romanella» che in realtà non possono fregiarsi di...

Nel tour dei vini esposti per i mercati rionali di Roma che riportano etichette non conformi ai requisiti di legge e alle diverse bottiglie di «Romanella» che in realtà non possono fregiarsi di questa denominazione perché tutelata dalla doc Roma, c’è anche la «Romanella» del sindaco di Nemi Alberto Bertucci. Il primo cittadino in persona è stato immortalato da Il Tempo intento alla vendita presso un banco che riporta il suo congnome all’interno del mercato Savoia di piazza Gimma a Roma, nel cuore del quartiere Africano. Nelle immagini, il sindaco nemese è occupato a servire i clienti dietro il banco e, vicino a lui, si possono notare gli scaffali con suesposte le bottiglie che riportano la denominazione «Romanella». Addirittura ci è stata venduta una bottiglia di Romanella senza scontrino fiscale. Ma purtroppo questa condotta si riscontra spesso nei mercati. In realtà le bottiglie esposte al banco «Bertucci» e vendute come «Romanella» non hanno nulla a che fare con l’unica Romanella che può essere commercializzata e prodotta che è quella tutelata dalla Doc Roma che, come abbiamo già detto, al momento viene distribuita dall’azienda Fontana Candida. A parte la presunta impropria utilizzazione della denominazione doc, rimane il fatto che l’etichetta non riporta le indicazioni previste dalla legge. Sull’etichetta della Romanella di Bertucci c’è scritto: «La Romanella Dolce, azienda agricola Bertucci Romano & figli». C’è poi una immagine con dei grappoli d’uva. Il tappo e la relativa gabbia in metallo non riporta capsula ne alcuna indicazione. Il consumatore non è dunque al corrente di cosa realmente sia contenuto nella bottiglia. Una regolare etichetta deve riportare invece la denominazione di vendita (vino bianco, rosso, oppure rosato), l’indicazione dell’azienda imbottigliatrice o del produttore con relativo indirizzo, l’indicazione del paese di provenienza, il volume nominale del recipiente nonché la percentuale di alcol contenuta e il lotto. Quest’ultimo, è lo strumento essenziale per la rintracciabilità del prodotto che permette di risalire a un imbottigliatore, a una data, a una partita. Inoltre, laddove necessario, deve essere presente la dicitura «contiene solfiti» e infine il codice ICQRF deve comparire sul sistema di chiusura dei vini spumanti e sulla capsula degli altri vini. Si tratta, anche in questo ultimo caso, di uno strumento per la rintracciabilità del prodotto e la sua mancanza è tutt’oggi una causa di sequestro di partite di vino da parte delle autorità competenti a vigilare. Infine, il titolo alcolometrico effettivo deve essere indicato con precisione, altrimenti si configura una mancanza di scurezza informativa .

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