Giancarlo Cremonesi per il momento resterà al suo posto di presidente della Camera di Commercio di Roma. Il Tar del Lazio ha sospeso la convocazione del Consiglio camerale fissata per oggi, con all’ordine del giorno il voto sulla mozione di sfiducia al presidente e la nomina del suo successore, designato nel direttore della Cna di Roma Lorenzo Tagliavanti. Ieri il giudice delegato della sezione terza ter del Tribunale amministrativo regionale ha accolto l’istanza di misure cautelari avanzata da Cremonesi, rinviando al 20 dicembre la camera di consiglio per la trattazione collegiale. In quella sede i magistrati decideranno se ci sono gli estremi per sospendere anche l’efficacia dell’articolo 27 bis, introdotto nello statuto camerale il 4 novembre scorso, ovvero per annullare tutti gli atti impugnati da Cremonesi emettendo una sentenza in forma semplificata. Proprio sulla base di questa nuova norma, e due giorni dopo la sua entrata in vigore, 22 consiglieri della Camera di commercio, rappresentati del mondo delle piccole e medie imprese, hanno potuto presentare il 22 novembre la mozione di sfiducia al presidente, colpevole di aver «progressivamente perso di credibilità nei confronti della maggior parte dei consiglieri, ponendosi in una posizione di pubblico conflitto». «Si tratta di motivazioni avulse da quelle collegate alla funzione istituzionale del presidente - si legge nel ricorso - e chiaramente riconducibili a un disegno preordinato alla rimozione di un presidente non più gradito alla maggioranza del Consiglio». Di fronte al rifiuto di Cremonesi di rassegnare le dimissioni, «alcuni consiglieri della Cciaa null’altro hanno saputo congegnare se non l’inserimento nello statuto camerale dell’istituto della sfiducia "in bianco" e la quasi contestuale mozione di sfiducia nei confronti dello stesso presidente. Tali diposizioni sono inficiate da eccesso di potere per sviamento. Si è assistito - conclude il ricorso - al brutale asservimento dell’istituzione per perseguire "logiche camerali" che nulla hanno a che vedere con l’interesse pubblico». Il riferimento è al cosiddetto «accordo della staffetta», che prevedeva che a metà mandato Cremonesi, espressione degli industriali, dovesse avvicendarsi con un esponente delle Pmi, scelto appunto in Tagliavanti. Sempre il Tar del Lazio, in una sentenza del 16 novembre 2007, ha stabilito che «la revoca è illegittima se utilizzata per scopi che nulla hanno a che vedere con le regole di buona e trasparente amministrazione della cosa pubblica, ma perseguono solo gli interessi di un determinato schieramento politico». «Sono sereno perché i profili di illegittimità dei provvedimenti sono evidenti - commenta Cremonesi - e confidavo nella decisione del Tar di accogliere la nostra istanza di sospensiva. Tenere domani (oggi, ndr) un Consiglio che aveva all’ordine del giorno la sfiducia del presidente era una cosa anomala per il sistema camerale italiano». «Non ho ascoltato alcuna replica sui profili di sviamento di potere assunto dalla maggioranza del Consiglio - spiega Federico Tedeschini, legale di Cremonesi - La loro difesa si è limitata a eccepire aspetti formali. Abbiamo notificato il decreto cautelare del Tar anche alla Procura regionale della Corte dei Conti, per consentirle di rilevare eventuali profili di danno erariale nel comportamento di chi ha sottoscritto la mozione di sfiducia».
I giudici sospendono la «sfiducia» a Cremonesi
Il numero uno di via de’ Burrò ha presentato ricorso contro la modifica dello statuto
