Caro Direttore, il Presidente del Senato Pietro Grasso ha voluto dire la sua sul tema ciclicamente ricorrente (che noia!) dell'abuso delle intercettazioni, telefoniche o ambientali che siano, e della loro pubblicazione e diffusione incontrollata. A questo si è ora aggiunto quello delle intercettazioni di conversazioni tra privati effettuate non dall'Autorità giudiziaria ma da uno dei partecipanti alla conversazione; che è un tema diverso, soprattutto se tali registrazioni avvengano nei luoghi di privata dimora dell'intercettato. Ma non importa, viene più facile fare di ogni erba un fascio, tanto non se ne accorge nessuno. Ora, che il Presidente Grasso, con la storia professionale che ha, tuoni contro ogni possibile limitazione allo strumento intercettativo, «mezzo di indagine irrinunciabile e indispensabile, che non va in alcun modo limitato», beh non è nemmeno una notizia. Merita invece l'attenzione dei lettori il passaggio successivo del suo intervento alla Cerimonia del Ventaglio, quando il Presidente Grasso, prendendo atto (meno male, aggiungo) che esiste un problema in ordine alla incontrollata diffusione extra processuale delle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini giudiziarie, ha lumeggiato, come possibile soluzione «un'udienza filtro che mantenga solo quelle utili al processo». L'affermazione è sorprendente, non fosse altro perchè l'udienza stralcio esiste già da quando fu promulgato l'attuale codice di procedura penale. L'art. 268, comma 6 prevede infatti che, «immediatamente» dopo il deposito delle intercettazioni, ed ovviamente ben prima che si concludano formalmente le indagini, il Giudice convochi difensori e Pubblico Ministero, al fine di decidere, sentite le parti, quali siano le intercettazioni utili al processo, e quali quelle inutili o addirittura illecite, disponendone, appunto, lo stralcio. Il fatto è che, da subito, i giudici italiani hanno, come un sol uomo, dalle Alpi alla Sicilia, deciso di non rispettare questa norma; tutti, compreso l'allora Procuratore Capo Antimafia dottor Pietro Grasso. Proprio così: di non rispettarla e di non applicarla. In ciò anche facilitati dal fatto che il legislatore non ha previsto una sanzione per il mancato rispetto di quella norma. Lascio ai lettori, o a chi abbia voglia di farlo, chiedersi perché ciò sia avvenuto e continui ad avvenire. Certo è che la norma è talmente desueta che il Presidente Grasso ne ha addirittura dimenticato l'esistenza, e ora la propone, come una buona ipotesi da considerare. Concludo: lo sa, Direttore, cosa basterebbe, per chiudere questo inesauribile e francamente insopportabile Circo Barnum sul che fare o non fare per porre un freno all'abuso eccetera eccetera? Un piccolo, semplicissimo comma 6 bis, con il quale emendare l'art. 268 c.p.p., che così reciti: «La mancata celebrazione della udienza stralcio di cui al comma precedente, determina la inutilizzabilità di tutte le registrazioni e di tutte le comunicazioni informatiche o telematiche raccolte nel corso delle indagini». Mi creda, Direttore: basterebbe ed avanzerebbe. Ed infatti, non si fa. La ringrazio per La Sua cortese attenzione.
"Quella norma del codice che l’ex pm Grasso dimentica"
La lettera