A sostenerlo è Luigi Foffani, specialista di diritto penale commerciale (che insegna a Modena e Reggio Emilia), che su «La voce.info» spiega: «È sufficiente a integrare il reato il puro e semplice fatto di comunicare ad altri, a soggetti cioè non legittimati a ricevere tale comunicazione, una informazione privilegiata», ossia una «un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari». E «non vi è dubbio», insiste il penalista, che nel caso specifico il piano di riassetto Telecom «rappresentasse di fronte al mercato, e ha rappresentato fino al momento in cui non è stata divulgata al pubblico, una informazione privilegiata concretamente suscettibile di influire in modo sensibile sui prezzi delle azioni Telecom».
Lavoce.info
«Doveva tacere»