«L'intrinseca debolezza delle presunzioni di conoscenza non è idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento». Con queste motivazioni la Cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Udine che condannava a due anni di reclusione Hamdo Dacic, detenuto montenegrino evaso dal penitenziario del Friuli. In altre parole, non essendo provato che l'evaso fosse a conoscenza dell'inizio di un procedimento nei suoi confronti, quest'ultimo non è processabile e la sentenza va annullata. Incredibile ma vero, come tutto il rapporto tra la giustizia e Hamdo Dacic. Hamdo era stato arrestato nel '99 perché trovato in possesso di 13 chili di coca. Stava scontando 8 anni nel penitenziario di Udine quando, la notte di capodanno del 2000, mentre i secondini brindavano al nuovo anno, era evaso insieme ad altri 4 detenuti segando le sbarre della finestra e scendendo grazie a 5 lenzuola legate tra loro. Hamdo aveva fatto perdere le sue tracce, ma nel 2002 era stato fermato in Bosnia. Dopo 3 mesi di detenzione, visto che l'Italia non aveva risposto alle richieste della corte di Sarajevo che desiderava approfondire le pendenze giudiziarie del montenegrino, l'evaso era stato scarcerato. Era riuscito a godersi la sudata libertà fino al febbraio del 2014 quando, arrestato al confine con la Serbia, era stato estradato in Italia dove nel frattempo era stato condannato, ma in sua assenza. Tanto è bastato ai penalisti Federico e Salvatore Sciullo per presentare un'istanza in cui si sostiene la violazione delle normative sulla latitanza e la reperibilità dell'imputato. Il tribunale però respinge l'istanza: «Nel caso in esame - affermerà dopo la Cassazione - il tribunale di Udine con motivazione congetturale ha ritenuto irrilevante fornire la prova positiva di questa conoscenza ( del procedimento ndr ) e ha respinto l’istanza sul presupposto che il condannato non poteva ignorare che la condotta di evasione avrebbe comportato la sottoposizione a un procedimento penale». Dopo la decisione del tribunale di Udine, Hamdo, appoggiato dai penalisti, si rivolge alla Suprema Corte, sottolineando irregolarità come l'omessa traduzione degli atti e l'impossibilità di desumere l'esistenza di un procedimento dal mero status di evaso, tanto più se il proprio difensore è stato nominato d'ufficio. Insomma, come poteva supporre il narcotrafficante evaso che quella scappatella avrebbe avuto conseguenze giuridiche? Non poteva, secondo gli ermellini. Il latitante evaso non è processabile perché, guarda un po’, non è rintracciabile. La Corte dà quindi ragione ai penalisti che difendono Dacic, spiegando «la diversità di natura e sostanza del rapporto che intercorre tra l'imputato e il difensore di fiducia da un lato e quello d'ufficio dall'altro». La sentenza viene annullata. Udine si adegua. «Abbiamo atteso la Cassazione affinché fosse fatta la giusta chiarezza in termini giuridici – affermano Federico e Salvatore Sciullo - consentendo al nostro assistito, qualunque sia titolo di reato contestato, di potersi difendere nel rispetto delle regole processuali».
"Il latitante che evade non è processabile"
La Cassazione annulla la sentenza di condanna di un montenegrino Fuggì dal penitenziario di Udine ma "non sapeva di essere imputato"
