Continua l’approfondimento de Il Tempo sul mondo della formazione. Aggiornarsi con i corsi di formazione continua adesso è un obbligo, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari. Ma si tratta anche e soprattutto di un’importante e utile novità introdotta dal Decreto di riforma degli Ordini professionali (Dpr n. 137/2012). I corsi di aggiornamento sono sotto il controllo degli Ordini che ne disciplinano le modalità, i contenuti formativi minimi e i parametri per l’attribuzione dei crediti con regolamento da varare con l’assenso del ministero vigilante. Quasi tutti gli ordini, per incentivare la partecipazione hanno offerto formazioni gratuite per il conseguimento dei crediti obbligatori, che variano di quantità a seconda della categoria, attraverso convenzioni con università ed enti che promuovono convegni e appuntamenti ad hoc per tutti coloro che devono aggiornarsi. I corsi possono essere tenuti da vari soggetti: Ordini e Collegi, associazioni di iscritti all’Albo e altri soggetti autorizzati dagli Ordini stessi. Ogni iscritto assolve l’obbligo formativo acquisendo, da 3 a 5 anni, un certo numero di crediti, maturati frequentando positivamente un evento formativo accreditato dall’ordine, o in qualità di docente o relatore dello stesso. I crediti, inoltre, si acquisiscono generalmente anche partecipando a Consigli o Commissioni Ordinistiche e vengono programmati su base pluriennale: per ogni anno del triennio o quinquennio stabilito si prevede che il professionista accumuli un certo numero di crediti, alcune volte diversificati anche a seconda dell’età di iscrizione. C’è di buono che grazie a questi corsi si rimane aggiornati e questo permette agli utenti finali di ottenere dei servizi di qualità. Ci sono state delle rilevanti modifiche delle procedure di accreditamento degli istituti di formazione, che, per tenere attività passibili di formazione professionale, dovranno ottenere il via libera dal Consiglio dell’ordine di riferimento, previo parere del ministero della Giustizia. Si calcola che sia 1 milione il numero di professionisti appartenenti alle diverse categorie professionali coinvolte nel processo di riforma della formazione, in vigore dal primo gennaio 2014. Dal calcolo è escluso il mondo della sanità, già sottoposto al regime di aggiornamento obbligatorio. In questi giorni sta facendo discutere la formazione obbligatoria dei giornalisti che prevede il capitolo esoneri: si tratta del capoverso dell’art. 2 in cui si afferma che «Sono esentati dall’obbligo formativo sia gli iscritti da più di 30 anni, sia quanti sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica». Giusto che sia previsto? Intanto basti sapere che per i giornalisti l’obbligo di formazione riguarda sia i professionisti che i pubblicisti: parliamo di 111.208 iscritti. Allora perché non includere proprio tutti? La formazione continua è dunque il chiodo fisso di quasi tutti gli iscritti a un Albo professionale, con esclusione degli avvocati, il cui aggiornamento è determinato dalla riforma forense. La categoria degli architetti, ad esempio, ha già definito la mappa della formazione continua per i 153.255 iscritti all’albo. Ad esempio sono 90 i crediti formativi che tutti gli architetti devono maturare ogni tre anni, dove il rapporto rimane un’ora ogni credito formativo. Si tratta di un piano di lezioni molto serrato: il regolamento, non a caso, è già in vigore dallo scorso primo gennaio. Il minimo previsto dall’Ordine degli Architetti è di 20 crediti per ogni anno, con non meno di quattro conseguiti su deontologia e compensi professionali.
Sempre aggiornati in nome della qualità
Per ogni ordine professionale è obbligatorio frequentari eventi ad hoc Ogni anno i lavoratori devono accumulare un certo numero di crediti
