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«Ma i giudici sbagliano solo una volta su cento»

Vicepresidente Michele Vietti, ogni anno vengono presentate circa 2500 richieste di indennizzo per ingiusta detenzione. Come mai tutti questi errori, perché si...

Vicepresidente Michele Vietti, ogni anno vengono presentate circa 2500 richieste di indennizzo per ingiusta detenzione. Come mai tutti questi errori, perché si sbaglia, esiste un nodo tecnico? «Il numero delle richieste di indennizzo va rapportato a quello delle sentenze emesse: secondo i dati ricavabili dall’ultima relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell'anno giudiziario, nel 2012 la Corte suprema ha emesso più di 50.000 sentenze, le Corti di Appello circa 90.000 e i giudici di primo grado oltre 1.200.000. Il totale degli affari penali pendenti è di oltre 3.200.000 unità. Fatta la proporzione gli errori sono meno dell’1% del totale, una percentuale obiettivamente modesta rispetto a quella di molte altre categorie professionali. Rimane il rammarico per chi patisce un’ingiustizia, ma ahimè nel decidere è insito un margine di fallibilità, che non necessariamente è indice d’inadeguatezza tecnica ma talora è addebitabile alle difficili condizioni in cui si lavora». Perché spesso ci si accontenta di una delazione e non vengono fatti riscontri sulla validità degli indizi raccolti, non se ne cercano altri e non si scava a sufficienza sulla figura socio-professionale dell’indagato? «Il codice di procedura penale prevede che se la denuncia è anonima non possa essere acquisita né in alcun modo utilizzata, salvo che costituisca essa stessa corpo del reato o provenga comunque dall’imputato. Quanto agli indizi, si prevede che siano plurimi, e poi anche gravi, precisi e concordanti per poter essere considerati una prova a carico dell’indagato. Il nostro sistema prevede ben tre gradi di giudizio prima che la condanna penale divenga definitiva (e anche più nel caso di cassazione con rinvio), il ché dovrebbe essere una garanzia sufficiente per un’analisi approfondita sia delle prove che della personalità dell'imputato. Certo l’esperienza anche degli errori giudiziari insegna che il legislatore potrebbe meglio definire i presupposti delle indagini degli uffici di procura, individuare un meccanismo condiviso nella scelta delle priorità dell’esercizio dell’azione penale, disciplinare con maggior rigore gli strumenti investigativi, specie quelli più invasivi, garantendo che siano funzionali alla ricerca della prova e non del reato. Ancora, si potrebbe intervenire sulla durata della fase delle indagini preliminari e sui termini per l'esercizio dell'azione. Tutto ciò, ben più di tante sterili polemiche, consentirebbe di limitare quelle anomalie nelle inchieste di cui in un recente dibattito hanno parlato Ilda Boccassini e Giuseppe Pignatone». Perché il riconoscimento dell'errore avviene in tempi lunghissimi e delle 2500 richieste di indennizzo ne vengono accolte in media solo 800, secondo dati di Eurispes e Unione camere penali? «La durata delle procedure di indennizzo risente inevitabilmente del male che affligge anche tutti gli altri procedimenti giudiziari nel nostro Paese: una durata spesso definita irragionevole dalle Corti internazionali. Quanto alle cause della lentezza, ho già avuto modo di sostenere nel mio libro "La fatica dei giusti" che i magistrati italiani sono al primo posto in Europa per numero di procedimenti definiti. È in realtà la perversa combinazione tra l’enorme numero di questioni sottoponibili alla nostra giustizia e la previsione sempre e comunque di ben tre gradi di giudizio, a prescindere dalla tipologia e dalla rilevanza della causa, a ingolfare il sistema. La percentuale degli accoglimenti delle richieste di indennizzo è difficile da valutare senza conoscere il merito di ciascuna vicenda e può scontare anche una propensione "causidica" tutta nostrana». Il rigetto dell'indennizzo in teoria avviene per colpa grave o dolo dell’indagato-condannato. In pratica si valutano spesso fattori di origine diversa, come le frequentazioni della persona. Non è questa una valutazione morale che non spetta al giudice? Non ritiene opportuno modificare il primo comma dell'art. 314 del codice di procedura penale? «Quella norma prevede che se chi chiede l’indennizzo ha dato causa all’errore giudiziario, colpevolmente o dolosamente, creandone i presupposti, non può aver diritto ad alcun risarcimento. Il ché corrisponde ad un canone generale, applicato anche in altri rami del diritto, per cui chi è causa del danno patito non può essere al contempo beneficiario del relativo ristoro. Quanto ai criteri di giudizio della fondatezza della domanda, mi sembra chiaro che solo quelli previsti dalla norma possano essere valutati e tra questi le frequentazioni sono in via di principio irrilevanti, a meno che non siano sintomatiche di un comportamento legato da un nesso di causalità rispetto all'errore». Dopo due anni la richiesta va in «prescrizione». Ma quando un detenuto lascia il carcere spesso non è in condizioni psico-fisiche ed economiche per pensare alla riparazione. Non è il caso di allungare i tempi, magari a dieci anni? «Quello dei termini di prescrizione è un tema generale molto serio che interessa tutto il nostro sistema penale. La costante riduzione dei termini di prescrizione, avvenuta ad opera della legislazione degli ultimi anni, ha snaturato questo istituto. La prescrizione sanziona il disinteresse dello Stato a perseguire un reato. Ma quando, in ragione del numero di processi da celebrare e della farraginosità delle procedure da rispettare, diviene quasi impossibile restare nei termini, l’istituto si trasforma in una ghigliottina che taglia la testa al processo, anziché consentirne la conclusione in un tempo ragionevole. Il processo di conseguenza, anziché premiare la parte più dinamica, fa vincere chi oppone resistenza passiva, incentivando così tutte le tecniche dilatorie. Non per nulla in tutti gli altri Paesi, quando l'azione penale è stata esercitata o almeno quando è intervenuta una condanna, la prescrizione smette di correre. Certo questo esige che si stabiliscano scansioni temporali predeterminante per le varie fasi processuali, così da non lasciare nelle sole mani del giudice la durata del processo. Sono quindi d’accordo nel cercare un diverso punto di equilibrio che consenta al processo di giungere al suo esito fisiologico: l'accertamento nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato. Certamente anche il termine biennale dell'art. 315 del codice di procedura penale, che peraltro è di decadenza e non di prescrizione, potrebbe essere allungato, se ritenuto troppo breve per consentire all'avente diritto di esercitare l'azione». Dall'88, con l’entrata in vigore della legge Vassalli sulla responsabilità civile, a oggi, nei confronti dei giudici sono state intentate 406 cause. Ma appena 4 si sono concluse con una condanna, meno dell'1%. A fronte di tutti gli errori giudiziari e delle ingiuste detenzioni sembra un po' poco. Come mai? «Certamente la legge sulla responsabilità civile dei magistrati del 1988 ha funzionato poco. Potremmo consolarci ricordando che i nostri dati non sono dissimili da quelli francesi, ma questo non risolverebbe il problema. Si potrebbe pensare quindi ad eliminare il filtro di ammissibilità dell’azione, prevedendo l'obbligo di rivalsa per lo Stato nei confronti del magistrato ritenuto responsabile dell’errore anche entro massimali più congrui di quelli attuali. Ciò che non mi convince affatto è l'idea di un’azione risarcitoria diretta da parte del cittadino nei confronti del singolo giudice, che avrebbe effetti molto pericolosi, sia in termini di numero di procedimenti (ogni causa ne genererebbe almeno un’altra, con buona pace dei tempi della giustizia civile), sia in termini di indipendenza ed imparzialità dei magistrati, la cui serenità di giudizio potrebbe seriamente risentire della "legge del più forte"...».

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