Politica

"Roma va commissariata per mafia"

Ecco le accuse della Commissione d’accesso e le diverse conclusioni del prefetto Gabrielli

Dopo aver pubblicato il capitolo su Ostia della relazione inviata dal prefetto di Roma Gabrielli al ministro dell’Interno Alfano, riportiamo oggi le diverse conclusioni a cui giungono la Commissione d’accesso inviata da Pecoraro in Campidoglio dopo l’esplosione di Mafia Capitale (favorevole allo scioglimento del Comune) e il prefetto, il quale non ravvisa elementi per interrompere l’amministrazione Marino.   COMMISSIONED’ACCESSO «(...) la Commissione sviluppa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei principali orientamenti espressi dalla giurisprudenza circa la natura dello scioglimento delle assemblee elettive dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazioni mafiose (...). Il Collegio ricorda come la misura dissolutoria rivesta un carattere straordinario, implicando una deroga ai principi di democraticità e di autonomia che caratterizzano nel nostro ordinamento il sistema degli enti locali. Essa, quindi si giustifica in presenza di situazioni anch’esse straordinarie, consistenti in una situazione di collusione, anche indiretta, tra gli amministratori dell’ente, tale da rendere pregiudizievole per la collettività il loro permanere in carica. Ciò in quanto essi, anche a prescindere dall’accertamento di responsabilità individuali, si sono dimostrati incapaci di garantire una gestione della cosa pubblica scevra da anomale interferenze e rispettosa dei principi di legalità».   LE CONDIZIONI «CRIMINALI» «A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno rammentare, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, che l’art. 143 Tuel subordina lo scioglimento all’esistenza di una condizione di infiltrazione criminale sull’ente locale inteso nel suo complesso. Tale situazione può dunque sussistere anche quando la curvatura agli interessi della delinquenza mafiosa non coinvolga tutti o la gran parte degli amministratori o anche quando gli amministratori non si siano rivelati in grado di opporsi efficacemente in presenza di sintomatiche disfunzioni dell’agire dell’ente di cui si sia giovata la criminalità organizzata. La Commissione ricorda ancora come (...) l’accertamento della situazione di infiltrazione deve essere il frutto di una valutazione complessiva che deve tenere conto, tra l’altro, della carente funzionalità dell’ente in settori sensibili agli interessi della criminalità organizzata e che è il frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale». A questo punto il collegio ricorda le decisioni del gip, del Riesame e della Cassazione sulla mafiosità della cricca che rimodula i metodi della criminalità organizzata comunque inquadrabili nel reato di cui al 416is. Con Carminati braccio armato di Buzzi penetrazione della pubblica amministrazione e della politica. «Mafia Capitale si avvale, infatti, del metodo mafioso, ovverosia della forza intimidatrice del vincolo mafioso, per il conseguimento dei suoi scopi, modulando i propri modi operandi a seconda del contesto in cui agisce. Essa, infatti, non esita a ricorrere alle forme di pressione violenta quando agisce nel perimetro criminale "tradizionale", mentre nell’intessere rapporti con il mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni e della politica, agisce di preferenza con gli strumenti della corruzione (...). Con specifico riguardo alla situazione di Roma Capitale, la Commissione evidenza, inoltre, come il sodalizio abbia dimostrato la capacità di adeguarsi al nuovo contesto politico nel momento in cui alla giunta Alemanno è subentrata la giunta Marino di diverso colore politico riuscendo in breve ad ottenere significativi vantaggi».   AMMINISTRAZIONE MARINO INQUINATA «In questo senso, il Collegio osserva che le risultanze emerse dall’attività ispettiva documentano come Mafia Capitale, anche sotto l’attuale giunta, sia riuscita ad infiltrare l’ente locale, assoggettandone le funzioni ai propri interessi, grazie ad amministratori corrotti e alle influenze esercitate da Carminati e Buzzi. Il condizionamento si è realizzato secondo schemi e copioni non intaccati dal cambio di amministrazione determinato dalla giunta ed avrebbe portato non solo a determinare l’esito di procedure di appalto, ma anche orientando le scelte di vertici di società partecipate da Roma Capitale. La Commissione ritiene, dunque, che il complesso delle risultanze emerse dalla propria attività, unitamente agli elementi desumibili dall’ordinanza del gip di Roma del 29 maggio scorso, restituiscano il quadro di un’amministrazione inquinata, connotata da una profonda mala gestio, in cui: il condizionamento mafioso produce una pesante deviazione dal canone di legalità della funzione di indirizzo politico, sotto l’influenza di dirigenti collegati a Mafia Capitale; l’asservimento delle funzioni pubbliche travolge la libera determinazione della volontà degli organi deliberativi, piegandoli agli interessi del sodalizio criminale. Tutto ciò premesso, la Commissione ha espresso il parere conclusivo che: "l’esercizio dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa di Roma Capitale sia stato fortemente condizionato da un’associazione criminale di stampo mafioso, situazione che va valutata attentamente ai fini dell’applicazione delle misure di legge, previste dall’art. 143 del Tuel, nonché da parte dei competenti organi giurisdizionali (...)».   LE CONCLUSIONI DEL PREFETTO A questo punto il Prefetto di Roma, Franco Gabrielli, nella relazione di fatto smentisce i suoi ispettori. Nella corposa relazione visionata da Il Tempo, il prefetto «assolve» quella politica che gli 007 inviati dal suo predecessore Pecoraro avevano invece «condannato» senza fare distinzioni tra giunta Alemanno e giunta Marino.   «(...) Passando al merito, si osserva che la Commissione all’esito delle proprie indagini ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione di tutte le misure contemplate dall’art. 143 Tuel e quindi: lo scioglimento dell’Organo consiliare di Roma Capitale per infiltrazioni mafiose (...). È utile, in primo luogo, soffermare l’attenzione sulla sussistenza dei presupposti necessari, alla luce del dettato normativo e delle regulae iuris enunciate dalla giurisprudenza, per l’applicazione della ricordata misura dissolutoria. Come è noto, la pacifica interpretazione formatasi sull’art. 143 Tuel richiede che, per procedere allo scioglimento dell’organo consiliare, deve sussistere una condizione di base consistente nell’accertata e notoria diffusione sul territorio dell'ente locale della criminalità organizzata. Orbene questa circostanza deve ritenersi pienamente inverata dal caso in esame (...)».   Qui il prefetto ricorda il procedimento giudiziario di Mafia Capitale concordando con gli 007 nel ritenere mafioso il sodalizio Carminati-Buzzi.   «(...). Occorre, allora, verificare l’esistenza degli altri due presupposti fondamentali richiesti dalla legge per la misura dissolutoria, e cioè l’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra gli amministratori in carica e la criminalità organizzata e/o di condizionamenti dei medesimi, tali da aver determinato l’alterazione del procedimento di formazione degli organi elettivi ed amministrativi ovvero una compromissione del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione ovvero il regolare funzionamento dei servizi affidati ovvero ancora un grave e perdurante pregiudizio della sicurezza pubblica».   REQUISITI PER SCIOGLIERE «Come ricorda la Commissione nelle sue conclusioni, le situazioni devono essere verificate attraverso una lettura complessiva delle circostanze emerse e degli elementi raccolti, i quali non devono essere necessariamente assistiti dalla rilevanza probatoria richiesta per l’esercizio dell’azione penale o per l’irrogazione di misure di sicurezza, ma devono corrispondere a parametri di: concretezza; rilevanza; univocità (...)». «Si è dell’avviso che una valutazione oggettiva degli elementi raccolti non possa prescindere da una puntuale ricostruzione del contesto in cui la giunta guidata dal sindaco Marino si è trovata ad operare al momento del suo insediamento. Diversamente, la disamina e le conseguenti proposte esporrebbero il processo decisionale a censure sulla completezza ed esattezza dei fatti esposti che - come pure ricorda la Commissione - costituisce una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere rilevabili dal Giudice Amministrativo con riguardo ai provvedimenti di scioglimento di enti locali per infiltrazioni mafiose. Non può allora farsi a meno di ricordare le condizioni che si erano determinate in Roma Capitale nel momento in cui la giunta Alemanno giunge al suo termine (si vedano al riguardo le trentadue criticità segnalate dalla relazione Mef). Del resto, a queste condizioni di degrado complessivo fa riferimento la stessa Commissione, laddove in più passaggi assume la situazione di degrado amministrativo creatasi sotto il mandato Alemanno a pietra di paragone per verificare se la giunta Marino sia stata capace di realizzare una discontinuità. Leggendo gli elementi riportati nella relazione in sistema con l’ordinanza del gip di Roma del 28 novembre 2014, emerge un quadro di un’amministrazione locale devastato e devastante. Senza entrare nel merito della posizione del sindaco Alemanno (...) va sottolineato innanzitutto come gli atti d’indagine abbiano dimostrato una reiterata "curvatura" delle scelte degli organi di indirizzo politico-amministrativi alle esigenze e agli interessi di quell’organizzazione criminale (...)».   ARRIVA MARINO «(...) È questo, dunque, il contesto con cui si confronta la giunta Marino, sicuramente unico nel suo genere che non soffre confronti quanto a dimensioni e complessità con alcuna altra area metropolitana d’Italia. Alla criticità del contesto si aggiunge, duole dirlo, una generale assenza di iniziative di organi esterni, capaci di fornire la dimensione del pericolo dell’infiltrazione mafiosa o, più in generale delle anomalie esistenti nel sistema degli appalti capitolini(...). Queste considerazioni sono funzionali a definire i termini secondo cui va apprezzato uno dei criteri che la giurisprudenza amministrativa è venuta elaborando per fornire una guida nell’esercizio del potere di scioglimento degli enti locali, previsto dall’art. 143 Tuel, in quelle situazioni in cui gli amministratori locali si trovano ad operare in contesti ormai inquinati. Ci si riferisce al criterio della "discontinuità" - enunciato in più sentenze (...) - che impone di tenere conto di percorsi finalizzati al ripristino della legalità, capaci di opporsi all’infiltrazione mafiosa. Da questo punto di vista, va evidenziato come la giunta Marino abbia dato alcuni precisi e non trascurabili segnali. Seppure per dovere di obiettività va precisato che, almeno all’inizio della gestione, si tratta di scelte non dettate da una precisa e consapevole volontà di contrastare l’illegittimità ed il malaffare quanto piuttosto di comportamenti ispirati agli ordinari parametri di regolarità cui, di norma, dovrebbe uniformarsi l’azione amministrativa, che diventano "straordinari" solo se correlati ex post alle dimensioni ed alla pervasività del sistema corruttivo disvelato dalle indagini giudiziarie. Ci si riferisce, in primo luogo, alla relazione del Mef, alla quale la Commissione ha attinto ampiamente per individuare i mali e le disfunzionalità amministrativi che affliggono Roma Capitale (...)».   Il prefetto Gabrielli ricorda quindi la «genesi dell’iniziativa ispettiva» avviata dal sindaco Marino all’indomani del suo insediamento non appena resosi conto della situazione economico-finanziaria del Campidoglio.   «(...) Anche altre scelte (del sindaco Marino ndr.) appaiono indicative della volontà di un cambiamento di direzione. Da questo punto di vista, va soppesata attentamente l’articolata vicenda riguardante i cambiamenti al vertice del Dipartimento delle Politiche Sociali. È la stessa Commissione ad evidenziare che, con l’insediamento della giunta Marino, il dr. Angelo Scozzafava, incolpato di essere intraneo a Mafia Capitale, è stato sostituito da un altro dirigente, la dr.ssa Acerbi, del tutto estranea alle logiche dell’organizzazione (...)».   A questo punto Gabrielli ricorda come Buzzi e Carminati non ritenessero affidabile la Acerbi e volessero orientare la scelta verso altri dirigenti senza riuscirci grazie alla «decisa opposizione» dell’assessore Cutini, poi rimossa da Marino. La vicenda si conclude con l’arrivo alla guida del Dipartimento della Cozza, poi arrestata, con la quale è «proseguito il sistema delle proroghe» a favore di Buzzi. Successivamente Gabrielli ricostruisce le vicende relative al Dipartimento Tutela Ambientale e Protezione Civile che «possono prestarsi ad una doppia chiave di lettura». L’intenzione del capo della struttura Gatano Altamura di voler «orientare» le scelte dell’assessore Estella Marino «non pare discutibile», così come viene ritenuto pacifico che ci sia «inizialmente riuscito». Ma secndo Gabrielli solo fino all’ottobre 2014.   «(...) Senza contare il deciso cambio di rotta registrato già dagli ispettori del Mef e segnalato dalla Commissione d’accesso, nella gestione dell’Ama, a partire dal gennaio 2014 con l’insediamento del nuovo Cda nominato dalla giunta Marino, che dà avvio ad un importante processo di razionalizzazione dei costi improntando altresì la propria attività su moduli comportamentali di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (...)».   L’AZIONE DI MARINO «(...) Non si può, dunque, disconoscere come la giunta Marino abbia posto in essere sforzi per marcare una discontinuità rispetto al passato, evidentemente percepito come connotato da pericolose anomalie e disfunzionalità. E questo, lo si ripete, in assenza di precisi segnali di allarme che sarebbero dovuti provenire da organi terzi e che avrebbero ben potuto indirizzare l’azione di ripristino della legalità verso percorsi più decisi. Va qui sottolineato come l’accesso presso il Municipio di Ostia sia stato disposto solo dopo l’esecuzione dell’ordinanza del gip del 28 novembre 2014 (2 dicembre 2014), quando in realtà già dal precedente 4 novembre i primi esiti di un’altra indagine, coordinata dalla Procura di Roma, aveva portato alla luce concreti elementi di infiltrazione in quella circoscrizione. Naturalmente, non va ignorato come la giurisprudenza amministrativa richieda di assolvere a questi elementi di discontinuità anche sul piano degli effetti, non essendo sufficienti a scongiurare la dissoluzione del’organo consiliare per infiltrazioni mafiose comportamenti inidonei ad opporsi efficacemente alle disfunzioni di cui si è giovata la criminalità organizzata. Allo stesso tempo non va però dimenticato come queste regulae iuris non possono essere applicate in termini "meccanicistici", che non tengano conto delle "condizioni di partenza" e del tempo occorrente a realizzare i necessari cambiamenti. Diversamente ragionando, si arriverebbe a mettere in discussione la natura della misura dissolutoria in discorso che, secondo il magistero della Corte Costituzionale, deve comunque costituire la risorsa estrema cui l’ordinamento fa ricorso per eliminare la situazione di infiltrazione».   POCO TEMPO PER IGNAZIO «Facendo applicazione di questi elementari principi di ragionevolezza, va allora riconosciuto come le iniziative intraprese con la giunta Marino richiedessero un tempo più lungo dei diciotto mesi intercorsi tra il suo insediamento e l’esecuzione dell’ordinanza del 28 novembre 2014. Non va dimenticato come, nelle articolazioni amministrative ispezionate dalla Commissione, la corruzione avesse ormai aggredito i gangli del sistema burocratico e come la struttura amministrativa di Roma Capitale, proprio per il suo inusitato "gigantismo", fosse particolarmente anelastica e refrattaria ai cambiamenti, ivi compresi quelli finalizzati al ripristino delle regole. A ben vedere non può disconoscersi che alcuni primi effetti in questo lasso di tempo non lungo si siano prodotti (...)». «(...) E del resto, che l’insediamento della giunta Marino potesse segnare una differenza rispetto alla precedente amministrazione era stato percepito immediatamente da Carminati, il quale, in diverse intercettazioni, invitava Buzzi ad esercitare un pressing sui Dipartimenti capitolini. È innegabile come, potendo fidare su un nutrito "pacchetto" di dipendenti capitolini compiacenti o corrotti e su consolidati rapporti con un numero significativo di membri degli organi elettivi ( di maggioranza e minoranza) "ereditati" dalla precedente consiliatura, Mafia Capitale abbia continuato a sviluppare i suoi traffici illeciti anche durante la nuova amministrazione. In un certo senso, questo appare l’esito scontato del processo evolutivo di questo sodalizio criminale, il quale, giovandosi della forza intimidatoria del suo leader Carminati, era già riuscito a coagulare un cospicuo gruppo di imprenditori, amministratori, pubblici dipendenti (...)».   IGNAZIO DIVERSO DA GIANNI «(...) Nondimeno, pare di poter cogliere una differenza tra il modus operandi seguito dall’organizzazione nel periodo della giunta Alemanno, durante il quale lo strumento principe era l’intimidazione mafiosa, e quello utilizzato successivamente all’insediamento della giunta Marino. In tale ultimo periodo, la disponibilità di amministratori e dipendenti pubblici viene acquisita attraverso la corruzione, agevolata in alcuni specifici casi dalla vicinanza di alcuni ambienti politici a Buzzi, in virtù del suo ruolo di rilievo nel mondo della cooperazion sociale. Difatti, i capi di incolpazione illustrati nell’ordinanza del 29 maggio 2015 (riguardanti episodi più recenti rispetto a quelli riferiti nel precedente provvedimento del 28 novembre 2014) contestano ad alcuni componenti dell’Assemblea Capitolina e dell’ex assessore Ozzimo il reato di corruzione, ferma restando sullo sfondo la forza intimidatoria dell’organizzazione. Concludendo questa disamina non appare irragionevole ritenere che gli elementi emersi su Mafia Capitale, riferiti evidentemente alla sua gestione sotto la giunta Marino, pur presentando i caratteri di rilevanza e concretezza, non riuniscano l’indispensabile tratto di univocità che consente di escludere in toto letture anfibiologiche delle situazioni riscontrate. Si è, pertanto, del’avviso che, allo stato, le evidenze raccolte non consentano l’applicazione della misura dello scioglimento dell’organo consiliare dell’ente locale».

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.