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Nuovo schiaffo alla Boccassini: «Il Cav non conosceva l’età di Ruby»

Resta «tutto da provare se, come e quando il dato della minore età di Karima El Mahroug venne portato a conoscenza di Silvio Berlusconi prima della sera del 27 maggio 2010», cioè quando la giovane...

Resta «tutto da provare se, come e quando il dato della minore età di Karima El Mahroug venne portato a conoscenza di Silvio Berlusconi prima della sera del 27 maggio 2010», cioè quando la giovane marocchina, più conosciuta come Ruby, venne fermata dalla polizia perché accusata da un’amica convivente di averle sottratto del denaro. È un passo delle motivazioni della sentenza con cui il 10 marzo scorso i giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno confermato l’assoluzione dell’ex premier dai reati di prostituzione minorile e concussione aggravata decisa dalla corte d’appello di Milano il 18 luglio 2014. «La sentenza evidenzia - si legge ancora - l’ambivalenza dei rapporti tra Emilio Fede e Berlusconi sottolineando che i sentimenti di amicizia che il primo nutriva verso il secondo non erano totalmente disinteressati, ma motivati anche da opportunità di ritorno economico, che si materializzavano nell’ambito di quel sistema di spregiudicati intrattenimenti ad Arcore, a margine dei quali si approfittava anche della disponibilità del padrone di casa, cui non mancavano cospicue risorse finanziarie, a soddisfare determinate richieste di aiuto da parte dei suoi amici». La Cassazione pone in risalto così il senso delle telefonate intercorse tra Fede e Lele Mora, «entrambi sovente presenti alle serate di Arcore e direttamente interessati alle stesse: i due, allegando le gravi difficoltà economiche in cui versava Mora e agendo in sinergia tra loro, avevano convinto il facoltoso amico a erogare al predetto una notevole somma di denaro; parte non trascurabile di questa era stata, però, girata a beneficio proprio di Fede, che l’aveva pretesa quale prezzo della sua mediazione». Dunque, «accertato l'interesse personale e utilitaristico di Fede ad alimentare e preservare il sistema delle serate ad Arcore, la corte d’appello di Milano - spiega la Cassazione - ritiene che nulla induceva ad accreditare l’ipotesi accusatoria secondo cui Fede, in contrasto con i propri interessi, avrebbe rivelato a Berlusconi la minore età della giovane marocchina, mettendo a rischio, almeno in astratto, la partecipazione della stessa alle serate». In quanto alla concussione, sottolineano i giudici della Suprema Corte, perché si concretizzi il reato «è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale abbia abusato dei suoi poteri, esteriorizzando concretamente un atteggiamento idoneo a intimidire la vittima. Di tutto ciò non c’è prova». Secondo i giudici, «il meccanismo motivazionale che orientò la condotta di Ostuni viene individuato nella combinazione sinergica di più fattori, quali timore riverenziale o autoindotto, timore di non sfigurare, mera compiacenza». E del resto lo stesso funzionario «ha escluso di essere stato destinatario di un ordine cogente, da lui avvertito come ineludibile».

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