Un’opera stradale può dissestarsi dopo un uso di trenta o quarant’anni, oppure per eventi naturali eccezionali: inondazioni, terremoti, esplosioni. Se non si verifica nessuno di questi eventi, ed il caso del viadotto in questione, l’unica causa di un crollo simile è la cattiva esecuzione dell’opera e la mancanza di controllo e verifica da parte dei soggetti preposti. Ma chi deve dare questi pareri li deve esprimere con atti contrattuali precisi, nessuna opera può essere utilizzata se non c’è il parere della commissione di collaudo positiva che garantisce, nero su bianco, l’utilizzabilità in piena sicurezza e secondo i patti contrattuali. Questo avviene quando, alla fine del certificato di collaudo, si scrive la formula di rito che l’opera «è collaudabile, pertanto si collauda». Da quel momento l’amministrazione garantisce che l’uso dell’opera è sicuro per la pubblica incolumità e per la consevazione del bene. In questo caso, per fortuna, non è stata messa in pericolo la pubblica incolumità perché nessun automezzo è passato dopo il dissesto. Mentre invece la conservazione del bene è clamorosamente inesistente e si è recato un gravo danno erariale pari al valore dell’opera. Infatti l’Anas con il collaudo paga tutti i costi dell’opera che in questo caso possiamo definire «sprechi» in quanto gli utenti non hanno a disposizione il bene da utilizzare e l’Anas per la nuova utilizzazione dovrà investire altre risorse pubbliche. Quanto sopra rappresneta l’argomentazione per un giudizio della responsabilità dell’amministrazione Anas che ha realizzato questa opera.
Responsabilità «scritte» nel collaudo
Un’opera stradale può dissestarsi dopo un uso di trenta o quarant’anni, oppure per eventi naturali eccezionali: inondazioni, terremoti, esplosioni. Se non si verifica nessuno di questi eventi, ed il...