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Caso Ruby, Berlusconi trascinato a processo senza prove

Luca Rocca Il processo «talebano» non aveva ragion d’essere. È quello che si evince dalle motivazioni alla sentenza con la quale nel luglio scorso Silvio Berlusconi è stato assolto sia dal reato di...

Il processo «talebano» non aveva ragion d’essere. È quello che si evince dalle motivazioni alla sentenza con la quale nel luglio scorso Silvio Berlusconi è stato assolto sia dal reato di prostituzione minorile, per aver fatto sesso a pagamento con «Ruby Rubacuori» nella consapevolezza che fosse minorenne, che dalla concussione, per avere, abusando della sua posizione di premier, «costretto» o «indotto» il capo Gabinetto della Questura di Milano, Pietro Ostuni, a consegnare la stessa Karima El Marough al consigliere regionale Nicole Minetti. «Smontando» la sentenza di primo grado che aveva visto Berlusconi condannato a sette anni, la Corte d’appello scrive che pur essendo «acquisita prova certa dell’esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipò» Ruby, «la conoscenza» della sua «minore età da parte dell’ex presidente del Consiglio» è «circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio». Insomma, se tra l’ex premier e Ruby ci fu, scrivono i giudici, un «effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti», e anche «strusciamenti, palpeggiamenti o simulazioni di atti sessuali», nulla dimostra che il Cavaliere fosse a conoscenza che Ruby avesse meno di 18 anni. E se è vero che nelle motivazioni d’appello i giudici affermano che sia provato, come detto, l’«esercizio di attività di prostituzione» ma anche «l’enorme ammontare di denaro ricevuto in brevissimo arco di tempo» da Ruby, o ancora «gli spettacoli a sfondo sessuale», non essendoci reato, tutto ciò torna ad essere quello che era fin dall’inizio: vita privata liberamente valutabile ma che nulla c’entra con un’aula di tribunale. Quanto al secondo capo d’accusa, la presunta concussione, i giudici annotano che «non vi è prova della ascrivibilità a Berlusconi di una intimidazione costrittiva» nei confronti di Ostuni, aggiungendo che «non si spiega in cosa sia consistita la minaccia, esplicita o implicita, che avrebbe provocato timore nel dottor Ostuni», il quale «non ha mai detto o lasciato intendere di essere stato minacciato o pressato, né di essersi sentito destinatario di una pressione irresistibile». In quella telefonata, scrive la Corte d’appello, c’è «un chiaro e preciso interesse» del Cavaliere a voler affidare Ruby alla Minetti, ma non si coglie mai «alcun contenuto minatorio». Ci fu, per i giudici, un «abuso della sua qualità di presidente del Consiglio», ma la circostanza non costituisce né una minaccia né una costrizione. E se Ostuni si prodigò per esaudire la «richiesta» del premier, è solo per «eccessivo ossequio» e «timore reverenziale». Quanto, infine, allo sdoppiamento della norma sulla concussione fra «concussione per costrizione» e «concussione per induzione», varato dalla legge Severino, i giudici scrivono che «i fatti accertati nel presente giudizio si pongono al di fuori del perimetro di rilevanza penale (...) sia con riferimento alla fattispecie concussiva, sia con riferimento all’induzione indebita a dare o promettere utilità».

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