Da tempo, ormai, si assiste alla volontà di trasferire la tassazione dallo Stato centrale agli enti locali. Si tratta di una tendenza che, anzitutto, può giustificarsi dall’esigenza di responsabilizzazione delle amministrazioni locali. In tal senso Einaudi ammoniva che «se regioni, province, comuni devono ricorrere a entrate proprie nasce il controllo dei cittadini sulla spesa pubblica, nasce la speranza di una gestione sensata del denaro pubblico», mentre «se gli enti territoriali minori vivono di proventi ricevuti o rinunziati dallo Stato, di cui lo Stato ha bisogno per soddisfare i compiti suoi, manca l'orgoglio del vivere del frutto del proprio sacrificio e nasce la psicologia del vivere a spese altrui, dell’emulazione del chiedere sempre e non essere mai contenti». Tuttavia, non tutti gli indici di ricchezza si prestano a essere tassati a livello locale. Per esempio, una imposizione locale sul reddito diversificata comporta l’inconveniente di incentivare lo spostamento sul territorio per ragioni di convenienza fiscale. Anche sotto tale profilo, è positivo che, finora, non sia stato deliberato un (ulteriore) innalzamento dell'addizionale comunale Irpef a Roma come da alcune parti si auspicava al fine di ripianare i debiti della città. Peraltro, l’esperienza degli ultimi tempi mostra come l'accrescimento della potestà impositiva agli enti locali sia stato determinato da ragioni ben meno nobili e, cioè, dalla volontà di occultare l'inasprimento della tassazione. È la storia della «Tasi». Se, in un primo tempo, l'esclusione della tassazione ai fini Imu dell'abitazione principale è stata compensata da un incremento della tassazione erariale (ad esempio, aumento dell'Iva al 22% e l'acconto per le società pari al 101%), successivamente lo Stato centrale, bisognoso di risorse e non più disposto ad assumersi la responsabilità politica di un aumento delle tasse, taglia i trasferimenti ai comuni e dà loro la Tasi con la quale riprendersi dai contribuenti i mancati trasferimenti. La memoria va ai lavori della Costituzione, quando si osservava che «unico è il contribuente al quale contemporaneamente si dirigono gli ordini d’imposta del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato; unica e tutt'altro che indefinita è la sua capacità contributiva». *Prof. ordinario di diritto tributario dell’Univesità Roma Tre
Responsabilità e balzelli locali
di Giuseppe Marini*