Politica

Una richiesta di custodia basata su prove «inutilizzabili»

Le anomalie sull'arresto di Dell'Utri L'INTERVISTA ad Alberto Dell'Utri «Angelino chiederà scusa a Marcello» LEGGI ANCHE L’ex amico Alfano annuncia le manette

Le anomalie sulla genesi della richiesta d’arresto per Marcello Dell’Utri sono evidenti. Ed emergono dalle opposte decisioni del Tribunale del Riesame di Palermo, che il 4 aprile ha negato il divieto di espatrio per l’ex senatore, e della Corte d’appello di Palermo che l’8 aprile ha detto sì all’arresto. Vediamole. Nella sentenza con la quale il Riesame rigetta la richiesta di divieto d’espatrio si sottolinea che dopo la seconda condanna in appello, il 25 marzo 2013, il procuratore generale chiede l’arresto dell’ex senatore per pericolo di fuga, adducendo fra i motivi i viaggi all’estero di Dell’Utri e il fatto che si tratti di un uomo facoltoso avente più residenze all’estero. Ma la Corte d’appello di Palermo, la stessa che l’ha condannato, rigetta la richiesta. I pm non impugnano quella decisione. Si forma, così, quello che tecnicamente si chiama «giudicato cautelare», che comporta la possibilità di richiedere una nuova misura cautelare solo in presenza di nuovi elementi. Ebbene, scrivono i giudici del Riesame, «l’unico (astrattamente significativo) elemento di novità prospettato in questa sede (…) è costituito dall’intercettazione ambientale del giorno 8 novembre fra Dell’Utri Alberto, fratello dell’imputato, e Mancuso Vincenzo», quella nella quale si parla di Libano e Nuova Guinea. Il punto è che, si legge nella sentenza, «trattasi di conversazione intercettata nel’ambito di un altro procedimento a carico di tale Micalusi (…). L’unico dato certo è che le indagini a carico di Micalusi sono ancora in corso, mentre Dell’Utri è stato condannato per condotte risalenti a più di 20 anni addietro. Nessuna connessione e nessun collegamento sussiste tra i procedimenti». Ma il Riesame evidenzia poi che l’articolo 270 del c.p.p. prevede che «le intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli in cui le medesime sono state disposte, salvo che siano indispensabili per l’accertamento dei fatti. Nel caso di specie l’intercettazione non è funzionale all’accertamento di un delitto», perché nel caso Dell’Utri è già stato accertato «in sede di merito e l’intercettazione in questione nulla toglie e nulla aggiunge al quadro probatorio». Non solo. Il Riesame sottolinea anche che, pur tenendo in considerazione un’interpretazione estensiva della Cassazione, la quale ha precisato che l’utilizzazione dell’intercettazione disposte in altri procedimenti è consentita quando è indispensabile «non solo all’accertamento del fatto reato ma anche con riferimento all’intera imputazione», quindi più «larga», nel caso in questione, scrive il Riesame, «si esula pure dalle ipotesi» contemplate dalla Cassazione. E aggiunge: «Trattasi di intercettazione che sarebbe indispensabile a comprovare la sussistenza di una determinata esigenza cautelare ma tale utilizzo non rientra tra quelli ammessi dall’articolo 270 del c.c.p.». L’intercettazione del fratello di Dell’Utri viene definita «inutilizzabile». Da qui il rigetto della richiesta dei pm. L’8 aprile scorso, però, ad esprimersi su una nuova richiesta d’arresto (e non più di divieto d’espatrio) avanzata dai magistrati palermitani, è la Corte d’appello di Palermo, che sentenzia tutto il contrario del Riesame dicendo sì all’arresto. Questa volta i giudici scrivono che «i documenti allegati (…) hanno mutato radicalmente il quadro cautelare e non lasciano alcun dubbio sul grave e concreto» pericolo di fuga dell’imputato. I «documenti allegati» di cui parla la Corte d’appello sono due: la localizzazione a Beirut del cellulare di Dell’Utri e l’intercettazione fra il fratello Alberto e Mancuso Vincenzo. Esattamente la stessa intercettazione giudicata «inutilizzabile» dal Riesame. Solo che questa volta la Corte d’appello scrive: «I dialoghi intercorsi tra Alberto Dell’Utri e Mancuso Vincenzo non hanno avuto ad oggetto circostanze estranee all’imputato: è difatti emerso che un’utenza mobile intestata a Marcello Dell’Utri è stata localizzata nelle vicinanze di Beirut il 3 aprile 2014». Le anomalie, però non finiscono qui. La procura di Palermo, infatti, come ricorda ancora il Riesame, aveva già chiesto, il 4 marzo scorso, il divieto di espatrio per Dell’Utri, sentendosi rispondere dalla Corte d’appello che «l’unica misura applicabile, visto il tipo di reato in relazione al quale l’imputato è stato condannato, è quella della custodia cautelare in carcere, mentre ogni altra misura sarebbe illegittima». Nonostante la chiarezza con cui i giudici spiegano che in caso di accusa di mafia la sola richiesta cautelare possibile è il carcere, i pm palermitani si rivolgono a una diversa sezione della Corte d’appello e chiedono, ancora una volta, il divieto di espatrio, pur sapendo che la richiesta è illegittima. Perché? Infine tre domande: perché un condannato che vuole scappare lo fa in uno Stato, il Libano, dove è prevista l’estradizione? Perché un uomo in fuga usa la sua carta di credito? E perché un fuggitivo utilizza il suo cellulare?

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