Anche se declinato in versione televisiva, è tornato di moda l’impeachment. La politica di casa nostra non ne dissertava così da un po’. «Il 31 dicembre spegni il Presidente e accendi il Tricolore», la campagna di boicottaggio del messaggio presidenziale di fine anno lanciata dall’ex deputato di FI vicino ad Antonio Martino, Giuseppe Moles, ha trovato man forte in numerosi esponenti di Forza Italia. «Una forma di dissenso spontaneo e democratico verso il Presidente, espressa tramite una scelta precisa a tutela del suo ruolo di garante», rimarca Moles. Senza mezzi termini, un altro «regalo di Natale» a Giorgio Napolitano, dopo quello del leader dei 5 Stelle Beppe Grillo, che ha già preannunciato una richiesta di impeachment, appunto, per il Capo dello Stato a inizio del nuovo anno. Per chi non ha dimestichezza con la lingua inglese e con i tecnicismi del politichese, ricordiamo il significato del termine. «Impeachment» può essere tradotto come «imputazione» o «stato di accusa». È un antico istituto di common law sviluppatosi in Inghilterra e che si è poi diffuso, utilizzato parecchio nella politica statunitense, come per i casi Nixon e Clinton, dove, però, le regole sono differenti rispetto a quelle del sistema italiano. Detto in soldoni, è un istituto giuridico col quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche qualora abbiano commesso determinati illeciti nell'esercizio delle loro funzioni. Si sviluppò, all’inizio, in Inghilterra nel 1376, quando il Parlamento inglese mise in stato d’accusa alcuni ministri di Edoardo III e la sua amante Alice Perrers per corruzione e incapacità. Successivamente, nel XVII secolo, fu inserito negli atti costituzionali degli Stati Uniti d’America e nella Costituzione di Filadelfia del 1787. Si può dire che oggigiorno si parla di impeachment un po’ in tutti i Paesi quando l’accusa è rivolta a una persona che ricopre importanti cariche istituzionali, anche se i principi possono essere diversi. Ma, per sgombrare il campo dagli equivoci, va anche evidenziato il fatto che nel sistema italiano la procedura di impeachment, nei fatti, non esiste. È un po’ una forzatura giornalistica, realizzata sulla base dei dettami della nostra Costituzione, la quale prevede la «messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica». Vale a dire un procedimento macchinoso, regolato dall’articolo 90, nato con lo scopo di mettere al riparo il Capo dello Stato da accuse palesemente pretestuose, riservando la destituzione a reati davvero gravi. Non a caso, nella storia repubblicana nessun Presidente ha mai subito la destituzione, anche se nel 1978 Giovanni Leone si dimise quando il Pci annunciò di voler avviare la procedura per lo scandalo Lockheed. Lui sperava di poter contare sul sostegno del suo partito, la Dc, che invece al momento opportuno lo abbandonò al suo destino per accuse poi risultate infondate. Anche nel 1992, l’allora Pds annunciò di voler chiedere lo stato d’accusa per Cossiga, per aver snaturato il ruolo di Presidente (accuse simili a quelle di Grillo). Nel mirino, la sua presunta colpevolezza di attentare alla Costituzione con dichiarazioni provocatorie volte a modificare il sistema istituzionale – le cosiddette picconate – e soprattutto la sua appartenenza alla struttura militare clandestina e organizzazione segreta «Gladio». Anche quella volta, però, non si arrivò al voto in Parlamento. Cossiga si dimise di sua volontà pochi mesi prima la fine naturale del suo mandato. In tali casi, nel nostro Paese si è impropriamente fatto uso del vocabolo «impeachment». Secondo l’articolo 90 della Carta Costituzionale, infatti, «il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione», ed è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Del termine «impeachment», nel nostro ordinamento non si parla. Il discorso sull'impeachment, dunque, va di pari passo con la nascita e l’affermazione del parlamentarismo. Nella storia repubblicana, le minacce di impeachment sono sempre state un’arma politica, una sorta di intimidazione, uno strumento per manifestare il proprio dissenso dalle scelte del Presidente. A distanza di anni, oggi, è tornata in voga la sua ombra, anche se a voler cercare scrupolosamente nei dettami dei nostri padri costituenti, partoriti dopo accesi dibattiti, bisogna ribadire il concetto che di questa parola non c'è traccia alcuna.
L’arma spuntata dell’impeachment neppure prevista dalla Costituzione
La Carta prevede la «messa in stato d'accusa» del Capo dello Stato. Processo macchinoso e molto diverso
