Politica

Approvato testo su voto di scambio

Ripristinata la pena originale da 7 a 12 anni di carcere, che nel voto della Camera era stata abbassata a 4/10 anni

La commissione Giustizia del Senato ha approvato, con i voti contrari dei gruppi di Forza Italia e Gal, il nuovo testo che modifica l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. In base alla formulazione licenziata, lo scambio elettorale tra politica e mafia verrà punito non solo se vi è erogazione di denaro ma anche in caso di trasferimento di «qualunque altra utilità». È stata ripristinata la pena originale da 7 a 12 anni di carcere, che nel voto della Camera era stata abbassata a 4/10 anni. Introdotta infine la punibilità della «messa a disposizione del politico» nei confronti della associazione mafiosa. Il ddl dovrà adesso essere calendarizzato in aula. Di seguito il testo approvato dalla commissione: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

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