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Braccialetto elettronico per chi è agli arresti domiciliari

Braccialetto elettronico per chi è ai domiciliari, introduzione della fattispecie di «piccolo spaccio di stupefacenti», ampliamento a 75 giorni, dagli attuali 45, di liberazione anticipata ogni 6...

Braccialetto elettronico per chi è ai domiciliari, introduzione della fattispecie di «piccolo spaccio di stupefacenti», ampliamento a 75 giorni, dagli attuali 45, di liberazione anticipata ogni 6 mesi. Queste alcune delle misure contenute nel decreto sulle carceri approvato in Consiglio dei ministri, che tiene conto delle sollecitazioni provenienti dal presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Il primo intervento riguarda la legge Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti: viene prevista l'ipotesi di «piccolo spaccio». La norma non impedisce l'arresto e l'applicazione di misure cautelari e prevede la riduzione, nel massimo della pena edittale, da sei a cinque anni. Per quanto riguarda l'affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni - come indicato dalla Corte Costituzionale - che continuano ad essere sottoposte ad una valutazione del giudice. Per la «liberazione anticipata» si tratta di un aumento che produce potenzialmente un aumento di soli due mesi l'anno. Ne consegue che l'applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione. La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo nell'incontro del 5 novembre) è indispensabile per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell'uomo che impone l'adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento. Per tale ragione il termine decorre dal 1 gennaio 2010. Con il decreto viene poi istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale e previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza. Si interviene poi sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti all'Ue attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell'iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non Ue). Anche in questi casi il presupposto sarà la valutazione del giudice. Restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di criminalità organizzata.

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