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«Trattativa» smontata dalle date

La verità nascosta/3 Dopo i testimoni considerati inattendibili crollano le «certezze» sul movente dell’attentato a Borsellino

La farsa della «trattativa» arriva alla terza puntata di questa controinchiesta de Il Tempo . I giudici di Palermo che hanno assolto gli ufficiali del Ros Mori e Obinu dall’accusa d’aver favorito la latitanza del boss Provenzano, come già detto, hanno disintegrato i due formidabili testi d’accusa: l’ex ufficiale dei carabinieri Riccio e il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Caincimino, Massimo. I tribunale è andato oltre nell’affrontare i punti salienti della tesi della «trattativa» fra Stato e antistato mafioso, col risultato di sollevare seri dubbi sul costrutto e sulla credibilità della tesi stessa. Al centro della teoria infatti ci sono aspetti che trascendono i fatti di Mezzojuso (dove si sospettava potesse essere avvenuta una protezione dolosa della latitanza di Provenzano) e che arrivano a coinvolgere, suscitando così grande interesse nell’opinione pubblica, quale figura-vittima epicentrica di quella vicenda, quella del magistrato Paolo Borsellino, ucciso con gli uomini della sua scorta in Via d’Amelio. Secondo la più recente versione di questa teoria dei pm di Palermo (ma condivisa anche da quelli di Caltanissetta e altri), la conduzione della trattativa da parte di membri delle istituzioni, presumibilmente e principalmente identificati nei carabinieri imputati nei processi palermitani, avrebbe provocato, nell’estate del 1992, una ferma reazione, e persino opposizione, da parte del giudice Borsellino, tanto che Cosa nostra sarebbe passata all’azione in quanto scomodo ostacolo al suo dialogo con lo Stato. Intorno a questa teoria, che secondo i suoi sostenitori sarebbe già supportata da solidi indizi probatori, mentre per gli scettici sarebbe invece ancora solo un’ipotesi priva di riscontro, ruotano molti dettagli salienti sui quali i giudici di Palermo hanno espresso giudizi lapidari che è bene porre in evidenza. Affinché la «trattativa» possa essere addotta quale movente della strage di Via D’Amelio, occorre infatti innanzitutto che sia stata condotta prima del 19 luglio 92, e qui c’è il primo ostacolo. Testimonianze verbali e scritte di don Vito Ciancimino, appunti su agende, e altre prove circostanziali emergenti da altri documenti e da altri testi, come il capomafia Brusca dal ’96 al ’98 (negli anni successivi ha ritrattato e modificato) o come la dottoressa Ferraro all’epoca al Ministero di Giustizia, non collocano nel mese di giugno i primi incontri fra il generale Mori e don Vito, ma in un periodo successivo alla strage di Via d’Amelio. Massimo Ciancimino e Brusca «ultima versione» invece li datano con certezza al mese di giugno, mese in cui a dir loro sarebbe stato consegnato il «papello» con le richieste della mafia e le procure credono a tale datario, così da poter fare coincidere con i tempi della strage, nel rapporto causa-effetto, i colloqui fra Mori e don Vito. I giudici del processo Mori, invece, non sono d’accordo, e «ribadiscono» di come sia impossibile ritenere provato «che l’inizio dei rapporti fra Vito Ciancimino con l’imputato Mori risalga a epoca anteriore al 5 agosto 1992», così come dubitano e ritengono indimostrato che l’oggetto dei colloqui fra il Ros e don Vito sia stato quello di un accordo con Provenzano, e soprattutto dubitano e ritengono indimostrato che il superboss, a seguito di un simile accordo, possa aver collaborato coi carabinieri alla cattura di Totò Riina, escludendo così che «le condotte di favoreggiamento addebitate agli imputati possano considerarsi scaturigine della gratitudine personale dell’ufficiale verso il boss corleonese», e soprattutto escludendo che possa esservi stato un «accordo/tregua» con il Padrino sull’interruzione delle stragi, poiché la corte rileva che se fosse stato vero che una delle poste della trattativa era il blocco delle stragi da parte di Provenzano, il prosieguo degli attentati nel ’93/inizio ’94 dimostra, se non l’inesistenza dell’accordo, quanto meno l’incapacità del boss di mantenere l’impegno, e allora non si capisce perché assicurargli, successivamente, la latitanza. Logiche considerazioni, insomma. Allo stesso modo i giudici bocciano gli «alleggerimenti» dei decreti 41bis nel 93, da parte del ministro Conso, come elemento della trattativa. Pochi e poco significativi, per cui i giudici escludono che i «mancati rinnovi» dei 41bis (carecre duro) nel ’93 «possano sottendere un positivo segnale di distensione destinato all’esterno del carcere a Cosa nostra». La sentenza quindi conclude che «la eventualità che la strage di via D’Amelio sia stata determinata dall’esigenza di eliminare un ostacolo a una "trattativa" in corso fra lo Stato e la mafia è rimasta una mera ipotesi, non sufficientemente suffragata dagli elementi acquisiti». E rammentano che d’altro canto «lo stesso pm Ingroia ha riferito a Caltanissetta di come la strage di via D’Amelio fosse "prevedibilissima"». E non per la trattativa. Ingroia dixit. Ma la bacchettata finale, i giudici la conferiscono auspicando, non implicitamente, che «in altre sedi processuali» si possano finalmente valutare, se possibile, tutti i moventi plausibili rimasti in piedi e per ora non contestabili, dell’omicidio di Borsellino, come «impedirgli di acquisire l’incarico di procuratore nazionale antimafia, per il quale era stato pubblicamente indicato dal Ministro Scotti o, ancora, per la sua ferma volontà di individuare gli assassini di Giovanni Falcone o per il suo interessamento, in quest’ambito, alla indagine mafia-appalti, che risulta dalle indicazioni di molteplici fonti». (3 - continua)

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