Politica

Riforma Fornero, urge tregua

di Giuliano Cazzola* - Nel prossima riunione del Consiglio dei ministri saranno varate le misure correttive della riforma del lavoro (legge n.92 del 2012) del ministro Elsa Fornero. Chi scrive,...

Nel prossima riunione del Consiglio dei ministri saranno varate le misure correttive della riforma del lavoro (legge n.92 del 2012) del ministro Elsa Fornero. Chi scrive, «vergin di servo encomio e di codardo oltraggio» nei confronti di un provvedimento tanto controverso, considera forte, oggi, il rischio che si butti, insieme all'acqua sporca, anche il bambino. Guai a ripetere il principale errore compiuto nella passata legislatura, sconvolgendo di nuovo, a distanza di meno di un anno dall'entrata in vigore della legge, l'impianto del diritto del lavoro, in tutte le sue principali materie, gettando così le aziende - che non hanno ancora assimilato le precedenti novità - in una situazione d'incertezza e di caos. Si impone una tregua, sostenuta da un attento monitoraggio ed orientata piuttosto a modifiche operative che a revisioni profonde. Il ministro Enrico Giovannini, per avanzare delle proposte specifiche, dovrebbe coinvolgere non solo le parti sociali, ma anche gli operatori del diritto (i consulenti del lavoro, i giuslavoristi, gli avvocati e i direttori del personale) allo scopo di individuare gli inconvenienti pratici riscontrati nell'applicazione della legge in conseguenza di normative non sempre chiare e di aspetti confusi o irragionevoli, che non è stato possibile correggere del tutto. Dovrebbero essere riconsiderati, ad esempio, i criteri in base ai quali opera la presunzione di legittimità (o di illegittimità) dei contratti di consulenza (o collaborazione) con persone titolari di Partita Iva. I parametri indicati (18mila euro all'anno di reddito per un biennio) e i limiti di durata (8 mesi) finiscono per creare problemi posizioni corrette, per motivi che sono evidenti: nessuno può sapere all'inizio dell'anno quale sarà il suo reddito; inoltre, non si capisce perché, trascorsi 8 mesi, il rapporto debba finire a rischio di sanzione, salvo prova contraria a carico del committente. A mio avviso, sono sufficienti le definizioni e le declaratorie giuridiche che qualificano, nella legge, le posizioni ritenute legittime. Sarà bene, nell'apportare correzioni, tener conto di come le aziende si stanno adattando agli indirizzi della nuova legge, rivolgendosi ad un maggior utilizzo del contratto a termine (per approfittare del riconoscimento dell'acausalità entro i primi 12 mesi) e ad un più diffuso ricorso alla somministrazione (a cui è stata riconosciuta, dalla legge n.92, anche la possibilità di ricorrere all'apprendistato). Rafforzare tali tendenze è senz'altro utile per le esigenze di flessibilità delle imprese e per assicurare maggiori diritti ai lavoratori (al contratto a termine si applicano, per la sua durata, le medesime regole di legge e contrattuali di quello a tempo indeterminato). In sostanza, per quanto riguarda i rapporti a tempo determinato non basta (forse non serve neppure) riavvicinare le pause tra un contratto e l'altro (la legge già ora affida tale facoltà alla contrattazione collettiva che meglio può adattarsi alle situazioni concrete). Se si vuole valorizzare questa tipologia contrattuale (peraltro in conformità con la Direttiva europea) occorre lavorare con coraggio sulla , abolendone ogni possibile riferimento per un periodo più lungo degli attuali 12 mesi (meglio se per tutti i 36 mesi in cui è consentito ricorrere al lavoro a termine). Quanto alla somministrazione, occorre riconoscere che si tratta di un tipo di «flessibilità buona»: ai lavoratori alle dipendenze delle società che operano nel settore si applicano contratti nazionali ed integrativi, è loro garantita un'intensa attività di formazione. Sarebbe il caso, allora, di abolire, del tutto, il «causalone» nella somministrazione, soprattutto se a tempo indeterminato, e di abrogare il vincolo dei 36 mesi. Per evitare abusi, si potrebbe rinviare alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata l'indicazione di un massimale numerico, rapportato in percentuale all'organico complessivo, per l'uso dei contratti a termine e di quelli in somministrazione. Va poi evitato lo spostamento in avanti dell'andata a regime del sistema Aspi, come è nelle intenzioni di un settore del Pd che già aveva avanzato tale pretesa nella passata legislatura. Che, tutto sommato, la legge funzioni è dimostrato anche dalla vicenda della Golden Lady: i 1200 dipendenti assunti con forme di associazione in partecipazione, alla fine sono stati stabilizzati. *responsabile nazionale dell'area welfare di Scelta civica per l'Italia

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.