Il 18 aprile inizieranno i lavori per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma quali sono le regole che ne disciplinano l'elezione? Partiamo dall'organo titolare del potere di elezione: il Parlamento in seduta comune. Si tratta di un organo distinto dalle due Camere, presieduto dal Presidente della Camera, coadiuvato dal proprio ufficio di presidenza, e i cui lavori sono disciplinati dal regolamento della Camera. Il Parlamento in seduta comune è composto dalla totalità dei deputati e dei senatori, anche quelli a vita (attualmente 4). A questi si aggiungono i delegati regionali: 3 per ogni regione tranne la Valle d'Aosta, che ne ha diritto ad uno solo (art. 83 Cost.), per un totale di 58. I delegati regionali, la cui presenza rafforza il carattere di rappresentante nazionale del Presidente, sono eletti dai vari consigli regionali, rispettando le minoranze politiche: due delegati sono espressione della maggioranza regionale, il terzo della principale forza di opposizione. Di regola, ma non vige alcun obbligo giuridico, sono eletti per la maggioranza il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, mentre l'opposizione sceglie il delegato tra i suoi consiglieri regionali, ma anche in questo caso nulla vieta di eleggere un cittadino non consigliere. A queste elezioni presidenziali parteciperanno dunque i 945 parlamentari eletti, i 4 senatori a vita e i 58 delegati regionali, per un totale di 1007 componenti. Su questi si calcola il quorum necessario all'elezione. L'art. 83 della Costituzione prevede che si voti a scrutinio segreto e che per le prime tre votazioni si debba raggiungere la maggioranza dei 2/3 dei componenti, ovvero 672 voti. Dalla quarta votazione in poi basta la maggioranza assoluta dei componenti, ovvero 504 voti. Allo stato attuale, tra parlamentari e delegati regionali, il centrosinistra dovrebbe avere 495 voti, il centrodestra 269, il M5S 162, i montiani 70. Nessuna coalizione raggiunge dunque da sola, seppur di poco, neanche la maggioranza assoluta, che permetterebbe una elezione del Presidente senza coinvolgere le altre parti. Alle elezioni presidenziali inoltre non si presentano candidati ufficiali e, per prassi consolidata, non si svolge dibattito; solo votazioni, computo dei voti e proclamazione dei risultati. Qualora si voglia addivenire ad una elezione rapida, nei primi scrutini, di un Presidente condiviso dalla stragrande maggioranza delle forze politiche è necessario dunque che i partiti trovino un accordo fuori dall'aula, per poi votare il candidato scelto. Solo in due occasioni il Presidente della Repubblica è stato eletto, al primo scrutinio, con più dei 2/3 dei voti: Cossiga (1985) e Ciampi (1999). Negli altri casi è stato necessario attendere almeno la 4° votazione (Einaudi, Gronchi, Napolitano), fino ad arrivare alla 23° per Leone, passando dalle 9 per Segni, alle 16 per Pertini e Scalfaro e alle 21 per Saragat. * Assegnista di diritto pubblico alla Sapienza
Così si vota per il Colle
Le regole I grandi elettori sono 1007 Dal quarto scrutinio servono 504 voti