Politica

Il costituzionalista

Mail ricorso a questo strumento è compatibile con il quadro costituzionale? Il decreto legge, com'è noto, può essere adottato dal Governo in «casi straordinari di necessità e di urgenza». La giurisprudenza costituzionale per lunghissimo tempo ha escluso di annullare un decreto legge per la carenza di questo presupposto costituzionale, rinviando, nella sostanza, alla valutazione politica del Governo e del Parlamento la decisione circa la ricorrenza di tale presupposto. Ma la Corte recentemente ha mutato indirizzo sottoponendo il decreto legge al suo controllo diretto a valutare la sussistenza dei presupposti costituzionali (sentenza 171/2007). Con la conseguenza che un decreto legge privo di tale presupposto può essere annullato dal Giudice delle leggi. La Corte, però, ha precisato che l'espressione usata dalla Costituzione per circoscrivere il potere del Governo di adottare norme primarie ha un notevole margine di elasticità. Infatti, «la straordinarietà ... può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri), in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri». Proprio per tale elasticità intrinseca alla norma costituzionale, la Corte ritiene censurabile il vizio della mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e di urgenza solo allorché tale mancanza risulti «evidente». Quest'ultimo orientamento è stato ribadito in una successiva pronuncia del Giudice delle leggi (n. 128/2008). Tale sentenza afferma che la Corte può dichiarare l'incostituzionalità del decreto anche dopo l'approvazione parlamentare della legge di conversione dello stesso, ma contestualmente ha cura di precisare che il controllo del Giudice costituzionale deve limitarsi agli aspetti di «evidente carenza» dei requisiti costituzionali del decreto legge. Per di più, la Corte ha riconosciuto, sia pure incidentalmente, che la necessità e l'urgenza possono essere solamente «relative», dipendenti, cioè, dalla valutazione soggettiva adottata dal Governo che ne assume la relativa responsabilità politica. Di fronte a questo quadro giurisprudenziale, è difficile sostenere che non ci siano le condizioni costituzionali per adottare un decreto legge che risolva il pasticcio elettorale, possibilmente riaprendo i termini per la presentazione delle liste e spostando la data di svolgimento delle elezioni regionali. Su una presunta mancanza di presupposti, nel caso in esame, non può certo dirsi che essa sia «evidente». Anzi, l'esigenza – di sicura rilevanza costituzionale - di garantire nelle due più grandi Regioni italiane una competizione elettorale effettiva, evitando il paradosso democratico di elezioni per una delle più importanti cariche pubbliche (oggi un governatore» regionale conta spesso ben più di un ministro) in cui ci sia sostanzialmente un solo candidato, pare rendere necessario il ricorso al decreto legge. Quanto all'urgenza, è evidente che in assenza di un rapido intervento normativo, si andrebbe inesorabilmente incontro a delle elezioni dimidiate, nelle quali una parte consistente dell'elettorato si vedrebbe di fatto privato del suo diritto costituzionale di partecipazione politica.

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