Economia

Fisco, cartelle valide anche se il dirigente è decaduto

Gli accertamenti firmati dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate decaduti per effetto della sentenza della Consulta sono validi. Lo ha stabilito la Cassazione che in tre sentenze depositate ieri ha...

Gli accertamenti firmati dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate decaduti per effetto della sentenza della Consulta sono validi. Lo ha stabilito la Cassazione che in tre sentenze depositate ieri ha enunciato principi di diritto in materia affrontando casi specifici. «La sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, stabilisce la Suprema corte, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei a esprimere, ai sensi dell’articolo 42 del Dpr n. 600 del 1973, la volontà dell’amministrazione nei rapporti esterni, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del Dl n. 16 del 2012». E ciò perché, spiega la Cassazione, «in ordine agli avvisi di accertamento, il Dpr n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni». «In esito all’evoluzione legislativa e ordinamentale, continua la Cassazione, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma evocata, i »funzionari della terza area« di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti». Nella seconda sentenza la Cassazione stabilisce che «ove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (art. 42 dpr 600/1972), è onere della Amministrazione fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, nonché della esistenza della delega in capo al delegato». Mentre nella terza pronuncia si stabilisce che «in base all’art. 42 dpr 600/1973 l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. E non è sufficiente l'indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega».

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.