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Dl Ristori, tasse alle imprese rinviate al 30 aprile. E stop contributi per datori lavoro privati

Roberto Gualtieri

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Bonus baby sitter da mille euro per i genitori che hanno i figli iscritti alla scuola media ma costretti alla Dad per effetto delle restrizioni previste per le zone rosse dall’ultimo Dpcm. È quanto prevede la nuova bozza del decreto Ristori bis. Al beneficio hanno diritto i lavoratori non dipendenti "iscritti alla Gestione separata" Inps "o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e che non possono lavorare in smartworking, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Arrivano anche nuovi congedi parentali per i genitori delle zone rosse. "Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza". Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 percento della retribuzione. la possibilità di congedi riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi degli ultimi due Dpcm.

Inoltre, per le imprese che esercitano nelle zone rosse "proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019" e "si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

All'articolo 10 si legge anche che sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

 

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