Nel 1998, la Suprema Corte ebbe ad occuparsi della problematica della sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei Conti, in ordine all'azione di responsabilità amministrativa intentata nei confronti dell'Onorevole Renato Altissimo, nella qualità di Ministro per l'Industria, in relazione ad asseriti danni arrecati all'Ente Nazionale per la Cellulosa, che sarebbero stati causati a seguito di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 20/1994, introduttiva della responsabilità contabile per fatti arrecati ad Enti diversi da quelli di appartenenza. Lo scrivente difese, dinanzi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'On.le Altissimo nei cui confronti era stata formulata richiesta risarcitoria per una somma di 80 miliardi di lire. La Suprema Corte a SS.UU., in accoglimento della tesi sostenuta dallo scrivente, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, con conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria esperita, ritenendo, alla luce del D.L. 23/10/1996 n. 543 sub L. 20/12/1996 n. 639, che la norma, avente ad oggetto la responsabilità contabile del Ministro, non configurasse la dedotta responsabilità con riferimento ai fatti antecedenti all'entrata in vigore della L. 20/1994. In quell'occasione, in considerazione della natura interpretativa del D.L. 543/1996 e, quindi, della sua retroattività, la stessa Suprema Corte ha ritenuto priva di rilevanza la proposta questione della natura processuale e/o sostanziale della norma di cui alla L. 20/1994, escludendo la giurisdizione del Giudice contabile con riferimento a fatti pregressi. La problematica in questione si ripropone con riferimento alla vicenda dell'ex premier Silvio Berlusconi, che è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena superiore ai due anni di reclusione e con riferimento al quale si invoca l'operatività della recente Legge Severino, che prevede l'incandidabilità per chiunque venga condannato ad una pena superiore ai due anni di reclusione e la decadenza in caso di condanna durante il mandato. Si sostiene, invero, da alcuni, che la suddetta normativa opererebbe ope legis, nel senso che la Camera di appartenenza dovrebbe prendere atto del fatto avvenuto e "dichiarare", automaticamente, la decadenza dell'On.le Berlusconi dalla carica di senatore, mentre, secondo altri, che fanno riferimento al termine "delibazione", che si riscontra nella norma definitiva, si oppone la necessità di un'apposita deliberazione da parte della Commissione del Senato, diretta a valutare, sul piano politico, l'iniziativa consequenziale alla sentenza definitiva. La Commissione senatoriale, quindi, non dovrà limitarsi a prendere atto dell'esistenza della sentenza penale di condanna, ma, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, dovrà valutarne la portata non solo dal punto di vista giurisdizionale, ma anche ed in ogni caso, tenendo conto che i fatti che hanno determinato la condanna sono antecedenti di anni rispetto all'entrata in vigore della Legge Severino. Ed invero, l'apposita Commissione dovrà considerare, anche facendo riferimento all'insegnamento della Suprema Corte a SS.UU. sopra citato (caso Altissimo), che, allorquando si invoca l'applicazione di una norma sostanziale e non processuale, non si può far riferimento alla sola sentenza penale, ma è necessario ed imprescindibile che si individui l'epoca in cui i fatti, posti a base del processo penale, si sono verificati, essendo evidente che qualsivoglia retroattività della norma, non trattandosi di norma processuale, deve escludersi: se fosse diversamente, si arriverebbe a configurare la retroattività di una norma sostanziale, qual è, incontestabilmente, quella che fissa una sanzione penale e/o amministrativa, con conseguente incontestabile vulnus di garanzie costituzionali. Ai fini della richiesta delibazione, la Commissione senatoriale dovrà, pertanto, considerare che i fatti contestati ed accertati in sede penale, nei confronti di Silvio Berlusconi, sono antecedenti di anni rispetto all'entrata in vigore della Legge Severino, che, pertanto, non dovrebbe operare nella fattispecie, e ciò in considerazione della sua incontestabile natura sostanziale e non processuale. In conclusione, sembra allo scrivente che il precedente della Suprema Corte a SS.UU., avente ad oggetto il caso Altissimo, seppure inerente a fattispecie diversa da quella in esame (regolamento preventivo di giurisdizione, definito alla stregua della L. 639/1996), dovrebbe indurre la Commissione del Senato a ritenere che la sanzione prevista dalla Legge Severino (penale e/o amministrativa che sia) debba considerarsi norma sostanziale, con conseguente inoperatività della stessa al "caso Berlusconi", in quanto inerente a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge Severino, senza la necessità dell'individuazione di una norma ulteriore, che ne dovesse acclarare, come nel caso Altissimo, la retroattività, che sarebbe palesemente incostituzionale. * avvocato
Sul Cav non vale la Legge Severino
di Gregorio Iannotta * - Nel 1998, la Suprema Corte ebbe ad occuparsi della problematica della sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei Conti, in ordine all'azione di responsabilità...