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Rottamazione cartelle, battute finali per le domande: scadenza e modalità

Leonardo Ventura
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Presentazione delle domande di «rottamazione» delle cartelle al rush finale. La scadenza è fissata dalla legge al prossimo 30 giugno, termine entro il quale è ancora possibile aderire alla Definizione agevolata. Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. L’adesione alla «Rottamazione-quater» dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Si ricorda che il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione (DL n. 61/2023). Il servizio web dedicato alle richieste di Definizione agevolata, dopo una sospensione di due giorni per consentire la chiusura delle operazioni generali di adesione, sarà nuovamente disponibile per i soggetti interessati dalla proroga a partire dal 3 luglio nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e, nei giorni successivi, anche in area riservata.

 

 

Per supportare i contribuenti nella presentazione delle domande di rottamazione Agenzia delle entrate-Riscossione ha realizzato un’ampia campagna informativa su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono stati realizzati, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, spot radiofonici e televisivi in onda sulle emittenti Rai. Inoltre, grazie alla disponibilità di alcuni partner istituzionali, il video tutorial sulle modalità di adesione alla Definizione agevolata è trasmesso sulla rete monitor dei treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia, negli uffici Inps, Inail e presso la rete territoriale degli sportelli e ATM (Postamat) di Poste Italiane. La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti «definibili», le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

 

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

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