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La sentenza sui call center Atesia estesa anche ad altri casi

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Occupati a progetto, il Tar del Lazio boccia gli ispettori del lavoro

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L'avvocato Antonino Galletti spiega a Il Tempo l'intervento dei giudici amministrativo. Cosa è successo nel dettaglio? «Sì è intervenuto con ben due ordinanze cautelari per paralizzare gli effetti di alcuni provvedimenti assunti dalla direzione provinciale di Roma contro Atesia che gestisce call center e una agenzia di recupero crediti che si avvale dei lavoratori addetti al call center per l'attività di recupero crediti stragiudiziale e di sollecito telefonico». Può spiegarci le contestazioni mosse dalle imprese? «Nel caso di Atesia e dell'agenzia di recupero del credito (Euro Service srl) la direzione provinciale del lavoro è intervenuta d'ufficio per imporre la trasformazione dei contratti di lavoro autonomo in lavoro subordinato. I giudici amministrativi cosa hanno affermato nelle recenti decisioni e nell'ultima del 9 febbraio dove lei è stato difensore della società ricorrente? «Il Tar capitolino già in occasione del noto contenzioso di Atesia aveva, con ordinanza del 22.11.06, "paralizzato" gli sciagurati effetti dei provvedimenti conformativi assunti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma avverso l'azienda che, di fatto, ne determinavano la paralisi e la prevedibile decozione. Con la recente e innovativa ordinanza del 9.2.07, resa sul ricorso proposto da una primaria agenzia di recupero crediti (Euro Service SRL, dove sono impiegati circa 200 l.a.p.), il medesimo Tar ha ribadito il precedente orientamento e, soprattutto, l'ha esteso nei confronti di un soggetto imprenditoriale che non fa del call center il proprio core business (come Atesia), ma si avvale di tale strumento offerto dall'ordinamento per realizzare il fine di recupero del credito stragiudiziale col sollecito telefonico che costituisce l'oggetto sociale dell'azienda. L'ordinanza del 9 febbraio ha ritenuto che le prescrizioni imposte dalla Dpl «paiono infatti idonee a determinare una lesione attuale in capo alla società» e che «a fronte dei rischi paventati dalla ricorrente appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere» e ha, dunque, sospeso l'efficacia delle determinazioni assunte dalla Dpl di Roma che obbligavano l'azienda a «regolarizzare, sulla base delle aliquote in vigore per il personale dipendente, la posizione assicurativa e previdenziale di tutti i lavoratori occupati con contratto a progetto» nelle attività di recupero del credito in via stragiudiziale e di sollecito telefonico. In effetti, le decisioni assunte dalla direzione provinciale del lavoro avrebbero grandemente danneggiato le imprese e gli stessi lavoratori? La pretesa della direzione provinciale è stata quella di imporre d'imperio la trasformazione di tutti i contratti di lavoro autonomo a progetto (c.d. l.a.p.) in essere (ma anche dei rapporti non ancora prescritti) in contratti di lavoro dipendente subordinato. Il costo dell'eventuale trasformazione "in corsa" è insostenibile per le imprese ma anche non sempre voluto dal lavoratore. [email protected]

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