Attualità

L’Europa decide sull’utero in affitto

I giudici: Meglio la vita familiare che affidare il bimbo ai servizi sociali

È approdato ieri alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo il caso Paradiso e Campanelli contro Italia, che riguarda l’affidamento ai servizi sociali di un bambino di 9 mesi che era nato in Russia, a seguito di un contratto di utero in affitto stipulato dalla coppia. I giudici hanno iniziato il dibattito, la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi. Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli, 48 e 60 anni di Colletorto (Cb), avevano stipulato un contratto con la compagnia specializzata russa Rosjurconsulting. Gli embrioni concepiti in vitro – ricorda una nota della Corte – sono stati impiantati nella madre surrogata e il bimbo è nato il 27 febbraio 2011. Come consentito dalla legge sovietica, i due coniugi italiani sono stati registrati come genitori del bebè, senza necessità di specificare che la nascita era avvenuta attraverso utero in affitto, cioè come figlio. Al rientro in Italia, essendo subito emersi gravi sospetti, i coniugi, però, non ottengono la trascrizione del certificato di nascita e sono indagati per vari reati di falso e violazione delle norme sulle adozioni internazionali. Ben presto viene accertato il ricorso alla surrogazione di maternità e l’insussistenza del legame genetico tra il neonato e i presunti genitori: nell'agosto del 2011 un test del Dna rivela che Campanelli non è il padre biologico del bambino. Dopo quasi otto mesi dalla nascita, il giudice italiano provvede, quindi, ad allontanare il bambino dai due coniugi e ne dispone l’affidamento ai servizi sociali, per poi consentirne l’adozione a un’altra coppia. Il piccolo, così, viene portato in una casa di accoglienza mentre viene vietato qualsiasi contatto con Donatina e Giovanni. Poi, nel gennaio 2013, il piccolo è stato affidato a una famiglia. Il bambino, dunque, viene considerato, da un punto di vista amministrativo, figlio di genitori ignoti. Nell’aprile 2013, dunque, arriva il rifiuto ufficiale di registrazione del certificato di nascita russo. I signori Paradiso e Campanella presentano ricorso, anche se senza successo, affermando di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza di come era effettuata la procedura di fecondazione. Il 5 giugno 2013, il Tribunale dei minori, però, ritiene che i ricorrenti non potevano prendere parte alla procedura di adozione perché non erano né i genitori del bambino, né membri della sua famiglia. Invocando l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (relativo al rispetto della vita privata e familiare) la coppia, allora, si è rivolta alla Corte Edu. Il ricorso è stato presentato il 27 aprile 2014. Nella sentenza della Camera del 27 gennaio 2015, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, invece, il ricorso ricevibile nella parte riferita alle misure adottate nei confronti del bambino. Concludendo, cinque voti a due, che c'è stata una violazione dell'articolo 8. Rilevando, in particolare, che le considerazioni politiche che avevano influenzato le decisioni delle autorità italiane - e cioè che i ricorrenti aveva tentato di aggirare il divieto di fecondazione eterologa in Italia e le norme in materia di adozione internazionale - non dovevano prevalere sull'interesse superiore del bambino, nonostante l'assenza di qualsiasi relazione biologica fra i tre e il breve periodo durante il quale i ricorrenti se ne erano presi cura. Ribadendo che la rimozione di un bambino dal contesto familiare è una misura estrema giustificabile solo in caso di pericolo immediato per quel minore, la Camera ha ritenuto che, in questo caso, non persistevano tali condizioni urgenti. Il 1 giugno 2015 la causa è stata rinviata alla Grande Camera, su richiesta del Governo italiano. La Corte ha precisato, però, di non volere indurre la riconsegna del bambino alla coppia ricorrente, in considerazione dei legami affettivi che il piccolo aveva ormai maturato con la nuova famiglia adottiva. Nella decisione, i giudici di Strasburgo hanno confermato il convincimento, ormai consolidato, che la scelta di uno Stato di vietare la pratica della surrogazione di maternità rappresenta un’opzione perfettamente legittima, rientrando nel «margine di apprezzamento» del singolo Stato». Ciò nondimeno, gli stessi giudici, a maggioranza, hanno affermato che basta l’instaurazione “di fatto” di un rapporto tra i committenti e il nato perché le autorità nazionali debbano riconoscere la sussistenza di una “vita familiare” e quindi di un diritto al rispetto della stessa. Ora, l’impugnazione di tale decisione da parte del governo italiano si propone di impedire l’esito contraddittorio di tale vicenda giudiziaria. È del tutto evidente, si obietta, come il riconoscimento di un rapporto di filiazione “di fatto” tra la coppia che ha richiesto la surrogazione di maternità e il bambino così nato, smentisca il divieto italiano di maternità surrogata, in quanto verrebbe sostanzialmente imposta una forma di riconoscimento ex post della surrogazione di maternità anche agli Stati che l’abbiano vietata.

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