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Giudice Apostolico, la mossa dell'Avvocatura contro il "contenzioso seriale"

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Sul caso legato alla giudice Iolanda Apostolico e a i suoi emuli va messo un punto fermo nei pronunciamenti sul trattenimento dei migranti, altrimenti si rischia il "contenzioso seriale". Nel promuovere il ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che non ha convalidato il trattenimento di una quindicina di cittadini tunisini, provvedimenti emessi dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, l’Avvocatura dello Stato chiede un pronunciamento a "Sezioni Unite" che possa costituire un punto fermo nella interpretazione della norma «che scongiuri l’ulteriore moltiplicarsi di un contenzioso seriale e una situazione di incertezza interpretativa tale da pregiudicare il buon funzionamento dell’attività amministrativa di governo del flusso dei migrantie dell’esame delle domande di protezione internazionale». Lo si legge nel documento dell’Avvocatura dello Stato diffuso nel suo contenuto dall’AGI.

 

Il caso è noto. La giudice non convalidando il trattenimento dei migranti tunisini di fatto aveva bollato come illeggittimo il decreto Cutro del governo di Giorgia Meloni. Nel testo del ricorso, gli avvocati dello Stato ripercorrono le procedure previste per i cittadini sbarcati a Lampedusa e trasferiti in altri luoghi. Secondo l’Avvocatura è dimostrato che le persone in questione non avessero documenti e che l’autorità ha avuto modo di verificare che provenissero da un paese sicuro e che non si «trovassero in alcuna condizione specifica, soggettiva, di personale vulnerabilità»; quindi il trattenimento per un massimo di 4 settimane è legittimo e previsto dalla norma.

 

Ci sono poi vari aspetti sempre contenuti nelle ordinanze assunte dai giudici Apostolico e Rosario Cupri presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione speciale Immigrazione, che l’Avvocatura ritiene sbagliate e che riguardano la asserita «non automaticità dell’applicazione del trattenimento; la natura di misura alternativa della garanzia finanziaria e l’inconferenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue richiamata dal Tribunale». Il questore «nell’adottare il provvedimento di trattenimento ’alla frontiera', così come pacificamente negli altri casi di trattenimento, è sempre tenuto a fornire una motivazione che sia sorretta da: una valutazione individuale, caso per caso, della necessità e proporzionalità della misura del trattenimento; la verifica della impossibilità di applicare misure alternative meno coercitive». E il fatto stesso di fornire una motivazione, nella sostanza deriva proprio dal fatto che non c’è una automaticità dell’applicazione del trattenimento. Insomma, una questione che va affrontata in punta di diritto non solo nel merito delle singole decisioni. Ma per stabilire un punto fermo su queste decisioni. 

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