Dopo tanto rumore è arrivato il pesantissimo obbligovaccinale per medici e infermieri, ovunque lavorino e per gli "operatori di interesse sanitario". Le norme inserite nel DecretoLeggeCovid riguardano: farmacisti, medici, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari (radiologi, laboratori biomedici, audiometristi etc), igienisti dentali, dietisti, podologi, fisioterapisti, logopedisti, oculisti, ortottisti, terapisti, assistenti sanitari, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrici, odontotecnici, ottici, puericultori. A patto che abbiano contatto diretto con paziente: se queste categorie non si vaccinano vengono spostati ad un’altra mansioneinferiore e scatta l’abbassamento di stipendio. Se questa “retrocessione” non è possibile, ci sarà l’astensione obbligatoria dal lavoro fino al 31 dicembre con stipendio pari a zero euro.
Vaccini, allarme Iss. Brusaferro: vaccinati, attenti! Potete contagiare. Ma se è così, come si può obbligare a fare le dosi?Questo quanto si legge nella bozza: “Al fine di tutelare la salutepubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazionegratuita. La vaccinazione costituisce requisitoessenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. […] Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione. Il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. La sospensione, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
In terapia intensiva solo chi può farcela. Le parole choc del primario di Roma. Covid, stiamo come un anno faÈ stato inoltre stabilito dal Governo Draghi lo scudopenale per chi effettua le vaccinazioni: "Per i fatti previsti dal Codice Penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione".
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