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Migranti, la Corte costituzionale respinge il ricorso sul decreto Cutro. Gelate le toghe rosse

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua
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Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto "decreto Cutro". Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 120, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell'imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice rimettente aveva dubitato della proporzionalità delle pene previste dall'articolo 12-bis del testo unico sull'immigrazione, che punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell'ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.

 

 

La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una "risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza", ma ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone. La disposizione seleziona quindi "solamente condotte di notevole gravità", lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l'ordinata gestione dei flussi migratori, ma "anche, e soprattutto, la vita e l'integrità fisica dei migranti" coinvolti nel traffico illecito.

 

 

La pronuncia si è anche soffermata sulla figura del cosiddetto "migrante-scafista" non trafficante, ossia del migrante estraneo all'organizzazione criminale al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto. È stato rilevato come l'ordinamento già contenga norme volte a escludere o graduare la responsabilità penale del migrante-scafista: quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di "scafista" a causa di violenze o minacce, o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l'esimente dello stato di necessità. Qualora questo non sia configurabile, possono invece trovare applicazione le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. La decisione ha ritenuto non fondate anche le censure basate sul confronto del reato in esame con altre fattispecie, tra le quali l'omicidio volontario, poiché la pena di venti anni riguarda la morte di più persone e il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato semmai con l'omicidio volontario plurimo.

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