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Smart working, firmato il protocollo per il lavoro privato. Ecco cosa cambia tra orario e adesione volontaria

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Arrivano le nuove regole anche per il settore privato sullo smart working, questa nuova modalità di lavoro impostasi con l’emergenza Covid. Il protocollo firmato questo pomeriggio da governo e parti sociali fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, tra le parti sociali ma anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori. Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra infatti gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile ma autonomia nello svolgimento della prestazione all’interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

 

 

Prevista, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, anche la fruizione dei permessi orari sanciti dai contratti collettivi mentre non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

 

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