Politica

Le "prove schiaccianti" diventano un boomerang

L’ex premier processato senza udienza preliminare

L’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby rischia di far cadere nel dimenticatoio una circostanza che aggrava la posizione di quei pubblici ministeri e giudici che hanno incriminato e poi processato il Cavaliere, convinti di avere in mano la cosiddetta pistola fumante. Parliamo del «giudizio immediato», cioè della richiesta del pm al giudice delle indagini preliminari di andare subito a processo scavalcando il «filtro» dell’udienza preliminare, quella che, in teoria, nel contraddittorio fra accusa e difesa prima del dibattimento, potrebbe porre un freno alle certezze dei magistrati con la verifica degli elementi a sostegno delle loro tesi. Più nel dettaglio. Il giudizio immediato, secondo il codice, si fonda sull’«evidenza della prova» contenuta nelle carte delle indagini che il pm sottopone al gip, il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, dispone il giudizio senza motivarlo. È esattamente quello che, nel 2011, i magistrati milanesi hanno chiesto e il gip concesso, entrambi certi di avere in mano prove incontestabili sul Cavaliere. Stabilendo, fra l’altro, un record: Berlusconi, infatti, viene iscritto nel registro degli indagati il 21 dicembre 2010, e il 6 aprile 2011, in meno di quattro mesi, si apre il processo. I fatti. Il 9 febbraio 2011, in 782 pagine, i pm Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio Sangermano, convinti che Berlusconi sia colpevole di prostituzione minorile e che abbia «costretto» Piero Ostuni, capo di Gabinetto della questura di Milano, a rilasciare Ruby nelle mani di Nicole Minetti, inoltrano la richiesta di giudizio immediato contenente, a loro avviso, la «sussistenza dell’evidenza della prova». In quelle centinaia di pagine, come spiegato dal procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati, «non c'è molto di più rispetto a quanto contenuto nell'invito a comparire», che a sua volta evidenziava come «le fonti di prova» a carico di Berlusconi, fossero «corredate da dettagliata indicazione per le ipotesi di reato a lui ascritte». A quel punto la palla passa al gip, Cristina di Censo, che in soli sei giorni prende la sua decisione: si vada subito a processo. Nelle 27 pagine del decreto di giudizio immediato, il gip spiega innanzitutto che la telefonata di Berlusconi in questura al fine di far rilasciare quella che definisce la «poco controllabile» Ruby, dimostra «l’abuso della sua qualità» di premier messa in atto per «occultare» il reato di prostituzione minorile e assicurarsi «per esso l'impunità». Inoltre quello su Ostuni viene classificato come un «indebito intervento» avvenuto «al di fuori di qualsiasi prerogativa istituzionale e funzionale propria del presidente del Consiglio dei ministri». Valutando le centinaia di pagine della procura di Milano, il gip giunge a conclusioni che alla luce dell’assoluzione lasciano sbigottiti. Il requisito «dell'evidenza probatoria», scrive, si riferisce non alla «responsabilità dell’imputato», ma «alla prova della fondatezza dell'accusa, per riconosciuta sussistenza negli atti raccolti» che lascia ipotizzare «non già la sicurezza ma “un minimo estremo indefettibile” di probabilità di condanna». Poi il gip spiega che «il presupposto dell'ammissibilità del rito immediato costituito dall'evidenza probatoria, va inteso nel senso che, valutati gli esiti integrali delle indagini preliminari, debba escludersi che il confronto fra la parte pubblica e quella privata proprio dell'udienza preliminare, condurrebbe alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere». Vale a dire: è quasi impossibile che il gup possa prosciogliere Berlusconi, quindi si vada a processo. Infine il gip scrive che «la prova (...) appare evidente in ragione dei contenuti delle plurime e variegate fonti di prova». L’«evidenza della prova», per il gip, è acclarata dalle «molteplici fonti di prova acquisite, di natura dichiarativa, documentale, intercettativa e investigativa» che «convergono nel senso della ricostruzione delittuosa prospettata dall'accusa». Esiti probatori che «non paiono efficacemente contrastati dai contenuti delle investigazioni difensive». Sulla base di questa sicumera, Berlusconi, preda perfetta, finisce sotto processo senza nemmeno passare per l’udienza preliminare.

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