Politica

Solo otto mesi fa Berlusconi era un mostro

«Regista delle esibizioni sessuali»

L’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby relega la decisione dei giudici di primo grado, che lo avevano condannato a sette anni di carcere, uno in più della richiesta dei pm, in fondo alla classifica delle sentenze da cestinare, dimenticare oppure da tenere sempre a portata di mano come esempio di cosa non è la giustizia. Il collegio che giudicò il Cavaliere era formato da tre giudici donna: Giulia Turri, che lo presiedeva, Orsola De Cristofaro e Carmen D’Elia. Nelle loro motivazioni del novembre 2013 si trova tutto ciò che il processo d’appello ha seppellito. Se definitivamente, lo stabilirà la Cassazione. I tre giudici, nel motivare la pesante condanna, scrissero che il Cavaliere fece sesso con una minorenne conoscendo la sua minore età; lo fece ricambiando Ruby con denaro e gioielli; che ad Arcore era impiantato un «sistema prostitutivo» e che per evitare che tutto ciò venisse scoperto, fece valere il suo ruolo di premier sui funzionari della questura di Milano, «costringendoli» a esaudire il suo desiderio di rilasciare Ruby nelle mani della Minetti. Nessun cedimento, dunque, nessuna perplessità nell’affermare che «la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo stabile inserimento di Ruby nel collaudato sistema prostitutivo». Convinzione assoluta anche sul Berlusconi «regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne». Così come su un presidente del Consiglio dei ministri che «nel cuore della notte chiama il capo di gabinetto per chiedere la liberazione» di Ruby «al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio: da un lato la ragazza veniva in tal modo rilasciata e così poteva continuare indisturbata a frequentare la privata dimora di Arcore; dall’altro Berlusconi evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell’ordine e alle assistenti sociali di aver compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l’impunità». Certezze completamente cassate dal giudizio d’appello. Ma per quei tre giudici, al contrario, non c’era nulla da cassare, perché fu la stessa Ruby a informare il Cavaliere che era minorenne e lo fece «la seconda volta che era andata ad Arcore» quando «l’imputato le aveva proposto di pagarle l’affitto di un appartamento in via Olgettina intestandole il relativo contratto». In quel momento, secondo i giudici, la minorenne, di fronte a quegli «ostacoli insormontabili», riferì al Cavaliere che aveva 17 anni e di essere priva di documenti. E se Ruby ha sempre negato di aver fatto sesso con Berlusconi, per i tre togati non era un buon motivo per dubitare della colpevolezza del Cavaliere, perché la ragazza «ha mentito perché è stata pagata per farlo dall’imputato». Pagata profumatamente: «Le risultanze del processo comprovano – scrivevano - che Ruby era in attesa di ricevere la ricompensa promessa pari a circa cinque milioni di euro». Non solo. Il Cavaliere, sostenevano ancora i tre giudici, «non cessò affatto di avere rapporti con la minorenne» dopo il controllo in questura del 27 maggio 2010, «tanto che ne pretese l’affidamento a Minetti Nicole, una delle fedeli frequentatrici della residenza di Arcore, bene inserita nel sistema prostitutivo, la quale coadiuvava addirittura l’imputato nella gestione degli appartamenti di via Olgettina». Quanto alla telefonata in questura, i giudici si dicevano certi che «Berlusconi, abusando della propria qualità di presidente del Consiglio dei ministri, ha costretto il capo di Gabinetto, Pietro Ostuni, a dare disposizioni ai funzionari di rilasciare» la giovane marocchina. E ancora: «La seconda carica istituzionale dello Stato aveva un solo scopo: il rilascio di una prostituta di 17 anni». E per riuscirci il Cavaliere si «macchiò» di una concussione per costrizione mettendo in atto una «forte coazione psicologica» sul funzionario, a cui disse pure che Ruby era la nipote dell’allora presidente egiziano Mubarak. E stando sempre al contenuto delle motivazioni di primo grado, quella «coazione psicologica» era così potente che il funzionario aderì «alla richiesta al solo fine di scongiurare il potenziale pericolo di subire pregiudizi in ambito lavorativo, nel caso non avesse adempiuto alla pretesa di Berlusconi». Da qui la loro certezza: «Il fatto commesso da Berlusconi va correttamente qualificato come concussione per costrizione». Nessun dubbio, dunque, non solo perché ci fu «la sproporzione tra l’intensità e la costrizione proveniente» dall’allora presidente del Consiglio, ma anche perché «il fatto che Berlusconi abbia segnalato una presunta parentela di Ruby con Mubarak, lungi dal far ritenere che l’imputato abbia così esercitato sul dottor Ostuni un’opera di suggestione o di persuasione blanda, è, al contrario, indice sintomatico della forte coazione psicologica patita dal Capo di Gabinetto, in quanto si trattava di una circostanza macroscopicamente non veritiera di cui l’ex premier era perfettamente consapevole». Insomma, per i tre magistrati non c’era molto da capire: Berlusconi «intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del capo di Gabinetto» per «tutelare se stesso» impedendo che Ruby «svelasse l’attività di prostituzione». Non è tutto. Per i giudici, infatti, il Cavaliere dimostrava una «capacità a delinquere (...) consistita nell’attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010 attuata anche corrispondendo a Ruby e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro». E tornando sulla questione «Ruby nipote di Mubarak», i tre magistrati aggiungevano che il Cav, adombrando «falsamente un possibile incidente diplomatico» causò una «pregnante compromissione» del «bene giuridico tutelato dalla concussione» e «individuato nell’esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro, l’imparzialità della pubblica amministrazione e il corretto funzionamento delle istituzioni». Parole «alte», fatti indimostrati.

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