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L'anomalia italiana delle Fondazioni

Banche

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“Quando volle rilanciare l'economia del Piemonte Cavour espropriò la manomorta ecclesiastica: non solo per questioni di bilancio, ma perché le proprietà della chiesa venivano gestite male e frenavano la crescita economica. Le fondazioni bancarie sono la manomorta dei nostri tempi. È una proprietà dei contribuenti che fu appropriata dai politici con la legge Amato, e che oggi è fonte di prebende e di influenza politica sotto il mantello della funzione sociale. Riappropriarsi di quei patrimoni rivendendoli per diminuire il debito pubblico non aiuterebbe solo il bilancio dello Stato, ma libererebbe la vita economica dell'intermediazione politica”. Così scrivevano a luglio dell'anno scorso sulle pagine del Corriere della Sera, Roberto Perotti e Luigi Zingales, calcolando che l'esproprio per 50 miliardi della “moderna manomorta” farebbe risparmiare circa 2 miliardi di interessi l'anno. Il tema è sempre di attualità: le fondazioni bancarie sono un'anomalia italiana. Di fatto permettono di mantenere un notevole influenza da parte dei politici sul sistema bancario, senza che tale sistema risulti essere di proprietà pubblica. Non solo. Gli 89 enti che hanno un patrimonio di 58 miliardi e una capitalizzazione finanziaria di circa 150 miliardi continuano ad essere esentate dal pagamento di imposte sui propri immobili (nel concreto dunque le fondazioni esercitano investimenti che generano profitti e sono possessori di palazzi di pregio come ad esempio la Fondazione Cariplo proprietaria di palazzo Meril d'Eril a Milano). Se quindi alla manomorta si aggiunge anche il mattone gratis con l'esenzione dell'Imu in un momento di lacrime e sangue per il Paese, si rischia la sanzione sociale. Che non è quella invocata dal ministro Passera per gli evasori fiscali, ma le proteste degli italiani già delusi dalle banche e alle prese con la nuova stangata sulla casa. In realtà, fanno notare alcuni esperti in diritto tributario, il governo non ha fatto altro che applicare le leggi vigenti sulle fondazioni anche in riferimento all'esenzione dell'Ici. Per garantire l'applicazione del concetto “la tassa è uguale per tutti” bisognerebbe dunque rivedere la natura “non commerciale” di questi enti decisa ex lege. In sostanza rimettere mano alla legge Ciampi del '99. La questione, insomma, si gioca sul filo del diritto. E non è nuova. Negli ultimi anni c'è infatti stato un complesso contenzioso tra amministrazione finanziaria e fondazioni bancarie in ordine al diritto di queste ultime a usufruire dell'agevolazione della riduzione a metà dell'Irpeg e dell'esonero dalla ritenuta del 10% sui dividendi. Le fondazioni bancarie, a parere dell'amministrazione, non avevano infatti diritto alle agevolazioni fiscali, dato che non potevano essere semplicemente considerate istituti di istruzione o di studio, né associazioni storiche, letterarie o scientifiche aventi scopi esclusivamente culturali, né enti di assistenza, considerato appunto il carattere solo eventuale e accessorio di tali attività rispetto all'attività principale. Ovvero la gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria, attività questa di tipo commerciale. Con la sentenza 1593 del 22 gennaio 2009, la Cassazione ha stabilito che "l'originario modello legislativo degli enti conferenti era orientato verso una missione che aveva ad oggetto essenzialmente e prevalentemente lo sviluppo dell'attività dell'impresa bancaria e che le attività sociali, in ipotesi fiscalmente meritevoli, avevano rilevanza marginale, non inquadrabili nei paradigmi delle norme eccezionali agevolative". In tali casi, del resto, dice la Corte, spetta alla fondazione "la prova della "qualità" e "quantità" delle attività che avrebbero dovuto fare da traino agli sconti fiscali". La chiave di volta, ad avviso della stessa Corte suprema che ne parla ampiamente nella sentenza, è stata un'ordinanza del 2004, pronunciata nel giudizio di legittimità promosso dal ministero del Tesoro contro la Cassa di Risparmio di Firenze Spa, con la quale la Cassazione ipotizzava un contrasto con le norme e i principi del Trattato della Comunità Europea in materia di concorrenza e della disciplina degli aiuti di Stato. Ovvero: quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse pubblico e utilità sociale, effettua operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi che le sono prefissi, offre comunque beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori. In tal caso, deve essere quindi considerata come un'impresa, in quanto svolge un'attività economica, nonostante il fatto che l'offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono e devono applicarsi, di conseguenza, le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. In sostanza, vale la presunzione legale che il soggetto che acquisti partecipazioni rilevanti in una banca svolga in concreto l'attività di banchiere. Questione di diritto, ma anche di mercato. Perché, come rilanciano i fan del liberismo, per ridurre lo stock del debito pubblico un contributo potrebbe arrivare proprio dal ricco patrimonio delle fondazioni bancarie. Una tassa sulle fondazioni non avrebbe fra l'altro gli effetti di disincentivo sul risparmio che avrebbe invece una tassa patrimoniale su famiglie e imprese. Il patrimonio di famiglie e imprese deriva infatti, in larga misura, da decisioni di risparmio passate. Un aumento della tassazione sul patrimonio inevitabilmente scoraggia il risparmio (se di soldi ancora ne restano) e l'accumulazione del capitale Nessuno di questi effetti si verifica nel caso delle fondazioni bancarie il cui patrimonio non deriva da decisioni individuali di risparmio ma è il risultato di decisioni amministrative. Una tassazione dei patrimoni delle fondazioni si tramuterebbe quindi in un trasferimento netto allo Stato, senza effetti distorsivi.

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