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«Il premier agì al di fuori delle sue prerogative»

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Permotivare la sua decisione il giudice elenca, a partire dalla ricostruzione della famosa notte in Questura, tutti gli elementi di prova contro il premier. Si tratta di più verbali di Ruby e di un elenco delle serate trascorse ad Arcore, oltre a «ingenti somme di denaro» in possesso della minorenne. Nelle 27 pagine del decreto c'è un lungo elenco di date e avvenimenti in cui il gip ricostruisce i rapporti tra il premier e la ragazza marocchina. Tra gli episodi viene citato anche il concorso «Una ragazza per il cinema» in cui Emilio Fede, indagato nell'inchiesta, notò Ruby. Nel decreto sono inserite anche alcune intercettazioni ritenute utili per la richiesta del giudizio immediato. In ogni caso per il gip il premier agì fuori da prerogative istituzionali. Facendo riferimento alla telefonata che Berlusconi fece in Questura per chiedere di rilasciare la 17enne Cristina Di Censo parla di «indebito intervento nei confronti del Capo di Gabinetto della Questura di Milano, Piero Ostuni, e suo tramite di ulteriori funzionari della Questura». Un reato che, secondo il gip, «è stato compiuto da Silvio Berlusconi, sicuramente, con abuso della qualità di presidente del Consiglio ma, altrettanto certamente al di fuori di qualsiasi prerogativa istituzionale e funzionale propria del presidente del Consiglio dei ministri». Sulla scelta di mantenere unite le due contestazioni mosse al premier, poi, il gip «non ravvisa alcuna violazione di legge» nella decisione dell'accusa ma «semmai la richiesta di giudizio immediato estesa al reato di prostituzione minorile accresce, rispetto all'ordinario le garanzie dell'imputato». Quanto alle prove raccolte dall'accusa, secondo il gip sono sufficienti per saltare l'udienza preliminare. Per quanto riguarda l'accusa di concussione si tratta di un «fatto storicamente acclarato», mentre per la prostituzione minorile il gip sottolinea che «le molteplici fonti di prova acquisite, di natura dichiarativa, documentale, intercettiva e investigativa pura convergono nel senso della ricostruzione delittuosa prospettata dall'accusa né, allo stato degli atti, tali esiti probatori paiono efficacemente contrastati dai contenuti delle investigazioni difensive, che in più punti stridono in termini netti con le acquisizioni dell'indagine pubblica, di talché la sede naturale della dialettica probatoria che già si profila è, a maggior ragione, quella processuale richiesta dal pm». Nel provvedimento il gip definisce poi «apertamente contraddetta dalla logica degli accadimenti» la prospettazione difensiva secondo cui «l'intervento del presidente del Consiglio sarebbe statto indotto dalla necessità di salvaguardare le relazioni internazionali con l'Egitto in ragione dell'errato convincimento che Ruby vantasse una stretta parentela con l'allora presidente di tale Stato». «Da un lato - spiega il gip - nelle telefonate indirizzate al dottor Ostuni Berlusconi fece riferimento in termini generici e dubitativi all'illustre consanguineità della minorenne, dall'altro non risulta da parte della presidenza del Consiglio l'attivazione di alcun, pur agevole, contatto con le autorità di quello Stato».

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