Incostituzionali finanziamenti dello Stato per opere regionali
La Corte rileva che i fini indicati dalle norme «bocciate» sono estremamente generici, tanto da poter dire che si è in presenza di strumenti di finanziamento che non si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali. Inoltre rappresentano finalità estranee a materie e ambiti di competenza esclusiva dello Stato, ma sono invece riconducibili alla competenza concorrente o residuale delle Regioni. Le norme impugnate invece non prevedono alcun ruolo per queste ultime, limitandosi a prevedere deliberazioni delle «competenti commissioni parlamentari».
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