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Oneri condominiali, prescrizione in 5 anni

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Per quanto riguarda i rapporti tra il condominio e l'amministratore, è a quest'ultimo sia attribuibile la responsabilità di aver eventualmente fatto prescrivere il diritto al pagamento delle quote, a nulla rilevando che la relativa contabilità da tempo sia stata oggetto di approvazione assembleare. Distacco impianto di riscaldamento Nel caso di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, quali valutazioni occorrano per stabilire gli oneri a carico di chi si distacca? Gianni L. - Roma Per ormai costante giurisprudenza della Cassazione, la rinuncia unilaterale al servizio, mediante distacco dall'impianto centralizzato, è lecita a condizione che il condomino interessato fornisca adeguata dimostrazione, mediante perizia tecnica, che tale distacco non arrechi squilibrio all'impianto con conseguente pregiudizio o danno per gli altri utenti e non comporti per questi aggravio economico. Di conseguenza, confermato che il condomino interessato sarà tenuto a contribuire, sempre ed interamente, alle spese di conservazione dell'impianto termico centralizzato, si osserva che l'individuazione e qualificazione dell'aggravio di spesa eventualmente subito dagli altri condomini e, quindi, della percentuale di contribuzione da porsi a carico del distaccato onde evitare detto aggravio, non è possibile astrattamente ma deve essere ricercata attraverso un accertamento tecnico che verifichi la sussistenza, ad esempio, della c.d. «inerzia termica» della quale l'immobile distaccato continuerebbe ad usufruire e di altri elementi e di even-tuali altre circostanze contingenti delle quali il tecnico deve tener conto nelle sue valutazioni. Il costo relativo a tali accertamenti tecnici deve essere sostenuto dal condomino richiedente il distacco. I quesiti vanno inviati a: Associazione romana proprietà edilizia (Arpe), via S. Nicola da Tolentino, 21 - Roma Tel. 06485611 - Fax 064746062

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