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IL FISCO accelera e, dopo il modello 730/2004, rende disponibile sul sito delle Entrate www.

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Il 15 gennaio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, approvato in via definitiva i modelli 770/2004 semplificato e 770/2004 ordinario con le relative istruzioni. Come previsto dall'articolo 4 del Dpr 322/98, la dichiarazione deve essere obbligatoriamente trasmessa in via telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o per il tramite di un intermediario abilitato. Anche per quest'anno rimangono invariati i termini di scadenza della trasmissione, ovvero il 30 settembre per il 770 semplificato ed il 2 novembre per il 770 ordinario, in quanto il 31 ottobre cade di domenica ed il 1 novembre è festivo. Le maggiori novità per quest'anno riguardano: per la parte fiscale la «no tax area»: il modello contiene le nuove caselle in cui indicare i dati che consentono la determinazione del nuovo imponibile fiscale al netto delle deduzioni di cui all'articolo 10 bis del TUIR; per la parte previdenziale l'inserimento dell'Ipost. Vanno inclusi da quest'anno nel modello 770 anche i dati relativi ai dipendenti assicurati presso Ipost, l'ente previdenziale di Poste Italiane Spa e delle società ad essa collegate. DOPPIO MODELLO Con il modello semplificato i sostituti dovranno trasmettere al Fisco e agli enti previdenziali ed all'INAIL le certificazioni dei compensi corrisposti per lavoro dipendente e assimilato, autonomo e provvigioni assoggettati a ritenuta fiscale ed a contribuzione. Il modello ordinario è quello, invece, che dovranno utilizzare i sostituti d'imposta che hanno corrisposto nel corso del 2003 redditi di natura finanziaria quali dividendi, proventi da partecipazioni, redditi di capitale, ovvero gli altri soggetti che, intervenuti in operazioni fiscalmente rilevanti, sono tenuti per legge a comunicare tali dati. Considerata la coincidenza del modello ordinario con Unico, solo il 770 ordinario potrà essere compreso nella dichiarazione unificata. I sostituti tenuti solo alla presentazione del 770 semplificato , esauriranno i loro adempimenti al 30 settembre 2004 inviando, unitamente alle certificazioni di lavoro, anche i prospetti ST e SX. Diversamente i sostituti che hanno erogato anche redditi di natura finanziaria, e quindi tenuti alla presentazione dell'ordinario, avranno due scadenze da rispettare, il 30 settembre per il modello semplificato e il 2 novembre per quello ordinario. Nel modello ordinario, dovranno essere compresi i prospetti riepilogativi dei versamenti e delle compensazioni, quadri ST e SX. Solo per il modello semplificato è sempre ammessa la trasmissione in due parti distinte da parte di due soggetti diversi, per esempio, commercialista e consulente del lavoro, rimanendo sempre in capo al soggetto che invia le certificazioni di lavoro dipendente l'onere di trasmettere i quadri riepilogativi ST e SX. I DATI L'articolo 4 del Dpr 322/98 prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini contributivi, quindi, il 770 deve assolvere anche la funzione di certificazione ai fini previdenziali e assicurativi. Ricordiamo che il sostituto è obbligato a presentare il modello 770 anche quando abbia corrisposto redditi assoggettati solo a contribuzione, ma non a ritenuta fiscale, come nei seguenti casi: lavoratori in Italia residenti fiscalmente all'estero; qualora non abbia effettivamente erogato le retribuzioni spettanti ai lavoratori nel 2003 e quindi effettuato le relative ritenute fiscale. In base al principio della competenza queste retribuzioni devono, comunque, essere assoggettate a contribuzione. Quest'anno all'uscita di scena dell'Inpdai, corrisponde invece l'ingresso di un nuovo ente previdenziale, l'Ipost l'ente di previdenza dei lavoratori della società Poste Italiane.

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