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Gli appuntamenti dopo le ferie

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A tutti coloro che avessero riscontrato degli errori attribuibili al CAF, nel momento della compilazione della dichiarazione ovvero chi avesse dimenticato di indicare nel modello 730 alcuni oneri detraibili o deducibili, possiamo dire di non drammatizzare in quanto esiste la possibilità di rimediare attraverso l'effettuazione di semplici adempimenti quali la presentazione del modello 730 «rettificativo» o «integrativo». Solo oggi, infatti, il contribuente può essersi accorto di aver dimenticato di indicare spese ed oneri che danno diritto al rimborso o ad una riduzione di imposta; altri hanno omesso l'indicazione di alcuni redditi in quanto il sostituto d'imposta ha inviato in ritardo la certificazione dei compensi corrisposti nell'anno 2002. Nessun problema, è possibile rimediare a tutto ciò ed ottenere in rimborso quanto dovuto, vediamo come. IL 730 RETTIFICATIVO — Il contribuente che, successivamente alla presentazione del modello 730, rileva errori nel prospetto di liquidazione commessi dal sostituto d'imposta o dal CAF, deve rivolgersi agli stessi i quali sono obbligati ad effettuare le dovute correzioni e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo d'imposta. A seguito delle predette rideterminazioni il sostituto od il CAF dovranno elaborare un nuovo modello 730/3, sul quale dovrà essere barrata l'apposita casella «730 rettificativo». Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione, che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica, che comprenderà oltre al tributo anche gli eventuali interessi dovuti dal contribuente a seguito del tardivo versamento. Se la rettifica è effettuata dal CAF, lo stesso dovrà compilare anche un nuovo modello 730/4, previa barratura dell'apposita casella, che consegnerà con le consuete modalità al sostituto d'imposta per l'effettuazione dei relativi conguagli a rettifica. Logicamente nell'ipotesi in cui le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, le sanzioni saranno applicate nei confronti dell'autore della violazione. IL 730 INTEGRATIVO — Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. A tal fine può essere utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo» che deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003, ad un CAF - dipendenti anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità. Se l'assistenza fiscale era stata prestata dal sostituto d'imposta, invece, occorre esibire tutta la documentazione. Il CAF rilascia la ricevuta, modello «730/2 per il CAF», attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730/3 sul quale barra l'apposita casella «integrativo» e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire il modello 730/4 integrativo al sos

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