Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+

L'assegno per il nucleo familiare, viene erogato solo a determinate condizioni di reddito

default_image

  • a
  • a
  • a

Si tratta, a differenza degli assegni familiari, di una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno per legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS) a particolari condizioni. a chi spetta · Ai lavoratori dipendenti in attività; · ai disoccupati indennizzati; · ai lavoratori cassintegrati; · ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; · ai lavoratori assenti per malattia o maternità; · ai lavoratori richiamati alle armi; · ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; · ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; · alle persone assistite per tubercolosi; · ai pensionati ex lavoratori dipendenti; · ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori; · ai soci di cooperative. L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.. Il reddito Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito stabiliti ogni anno per legge. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 0 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, si deve considerare il reddito prodotto nel 2001. Quali redditi si considerano Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi - se superiori a ? 1032,92 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le per-sone che fanno parte del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1? luglio di ciascun anno. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Quali redditi non si considerano · Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; · le pensioni di guerra; · le rendite INAIL; · le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; · l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; · l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili; · gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; · le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; · le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; · i trattamenti di famiglia; · i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni; · gli arretrati delle integrazioni salariali. Almeno il 70% L'assegno spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano: 1. i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti ste

Dai blog