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CHIEDO di sapere se incombono (nell'ambito condominiale) le spese relative all'installazione di antifurto, ...

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In sede di criteri di ripartizione della spesa per l'impianto di antifurto è stato approvato. Il proprietario, al ricevimento del verbale dell'assemblea, ha fatto presente che detto appartamentino non deve partecipare alla spesa in quanto trattasi di locali facenti parte dell'appartamento di origine. Roberto Poggi Il condòmino ha acquistato come risulta dagli atti un appartamento posto ai piani quarto e quinto distinto con l'int. n. 9 dell'edificio condominiale oltre cantina e posto macchina siti al piano cantinato; ciò, unitamente alla circostanza che nel medesimo atto emerge l'esistenza di domande di concessione in sanatoria, ci porta al convincimento che si tratti di una unica unità immobiliare posta su due livelli l'uno all'altro sovrastanti. Quanto detto avrebbe dovuto comportare che la ripartizione della prima trance della spesa interessasse unicamente nove soggetti e non dieci così come deliberato nel corso dell'assemblea del 8.02.02. Alla luce della puntualizzazione fornita dall'amministratore in data 11.3.02 apprendiamo, però, che trattasi di due unità immobiliari indipendenti e con due ingressi separati. Ciò renderebbe corretta la ripartizione in 10 quote. È opportuno in ogni caso, sottolineare che la delibera in questione, ove non venga revocata dai condòmini ovvero non venga impugnata dal condòmino interessato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente nel termine di 30 giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia, spiegherà legittimamente i suoi effetti. Unione di 2 appartamenti con due diversi proprietari Il locatario di un appartamento dopo aver acquistato l'appartamento contiguo, intestato alla moglie, ha eseguito ad insaputa dei condomini l'incorporamento dei due appartamenti. Da ciò risulta un appartamento unico intestato ad una società e nello stesso tempo ad una signora. Il Comune di Roma doveva o dovrebbe essere tuttora informato di tale incorporamento dei due appartamenti? Il silenzio da parte del locatario nell'eseguire i lavori porta delle conseguenze sanzionatorie e di che tipo da parte del Comune di Roma? In conseguenza dell'eventuale silenzio per questa operazione edificatoria il condominio, ha la possibilità concreta di un'azione legale per il ripristino, e cioè la divisione dei due appartamenti come all'origine. Luca Priori Il condominio nulla può eccepire in ordine alla messa in comunicazione dei due appartamenti, originariamente costituenti due distinte unità immobiliari, nel senso che l'acquirente non doveva chiedere alcun permesso al condominio per mettere in comunicazione l'appartamento al piano superattico con l'altro confinante appartenente alla moglie. L'operazione doveva essere comunicata al Comune per ottenere l'autorizzazione (la c.d. comunicazione di interventi di straordinaria manutenzione, alla quale normalmente segue il silenzio-assenso del Comune) amministrativa. In difetto il Comune potrà applicare una sanzione amministrativa, salvo che non siano decorsi i termini di prescrizione. In conclusione il condominio non ha alcuna possibilità di richiedere il ripristino della situazione quo ante, in quanto questo costituirebbe una limitazione al diritto di proprietà, che può essere disposto solo da una specifica disposizione regolamentare.

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