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Istruttoria sulle attività in alcune province Il gruppo rischia una multa da 50.000 euro

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L'istruttoria è partita perchè Italgas non ha «operato mediante una società separata per lo svolgimento dell'attività di verifica del rendimento di combustione di impianti termici, nelle province di Ancona e Macerata, e di manutenzione straordinaria degli stessi, nelle province di Roma e Venezia». La sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe arrivare fino a 51.645 euro. Per la decisione di aprire l'istruttoria l'Autorità si richiama alla legge numero 287 del 1990, che prevede: «le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate». Inoltre la legge prevede che la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi siano soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro. «Dalla documentazione acquisita - spiega l'Autorità - emerge che Italgas S.p.A. svolge direttamente, in regime di concorrenza, nelle province di Ancona e di Macerata, l'attività di verifica del rendimento di combustione di impianti termici ed altri servizi ad essa connessi e nelle province di Roma e Venezia l'attività di manutenzione straordinaria di impianti termici. La società, in quanto affidataria del servizio di distribuzione di gas naturale in regime di esclusiva, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è titolare dell'esclusiva, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alle attività di verifica del rendimento di combustione di impianti termici ed alle attività di manutenzione straordinaria di impianti termici, è tenuta ad operare mediante società separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi». Ma questo può essere fatto «comunicando preventivamente all'Autorità tali evenienze». Viceversa «Italgas non ha proceduto nè alla separazione societaria, nè alla comunicazione preventiva».

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