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PER i contribuenti di Unico 2003 non in regola con i versamenti delle imposte e la presentazione della ...

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Con il ravvedimento, oltre ai tributi dovuti, il contribuente deve pagare: - l'interesse del 3% annuo calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza, fino al giorno di pagamento compreso; - la sanzione del 3,75%, pari ad un ottavo del 30%, in caso di ravvedimento "breve", cioè con il versamento entro 30 giorni dalla scadenza; ad esempio, il contribuente che ha "saltato" la scadenza del 21 luglio per pagare le somme di Unico 2003, con l'aumento dello 0,40%, potrà fruire del perdono se paga le somme dovute, più la sanzione del 3,75% e gli interessi del 3% entro 30 giorni dalla scadenza del 21 luglio, cioè entro il 20 agosto, termine che è differito di un giorno, al 21 agosto, dalla mini-proroga di Ferragosto; - la sanzione del 6%, pari ad un quinto del 30%, in caso di ravvedimento "lungo", cioè con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione. Ricordiamo che le somme dovute, gli interessi e le sanzioni si versano col modello F24; le imposte e gli interessi devono essere pagati cumulativamente con lo stesso codice tributo, mentre le sanzioni si pagano a parte. I termini della consegna Il termine per la presentazione a posta o banche della dichiarazione Unico 2003 PF persone fisiche, Unico 2003 SC società di persone e soggetti assimilati, Unico 2003 SP società di capitali ed enti commerciali e Unico 2003 ENC enti non commerciali, scade il 31 luglio 2003. Scade invece il 31 ottobre il termine per la presentazione telematica, per obbligo o per scelta, della dichiarazione da parte del contribuente, con il servizio Internet o Entratel, o da parte degli intermediari abilitati tramite il servizio Entratel. Il perdono può anche riguardare i contribuenti, non obbligati all'invio telematico, che non presentano entro il 31 luglio il modello Unico a posta o banche. I contribuenti che saltano la scadenza di fine luglio possono rimediare, senza pagare alcuna sanzione, presentando il modello in via telematica entro il 31 ottobre. Restano ferme le sanzioni applicabili in caso di versamenti omessi o eseguiti in ritardo, tenendo conto che la scadenza ordinaria da considerare ai fini del ravvedimento è quella del 20 giugno 2003 per il saldo delle imposte relative al 2002 e alla prima rata di acconto del 2003. I contribuenti che, pur potendo inviare online Unico 2003 entro ottobre, presentano il modello a posta o banche dopo il 31 luglio, sono soggetti a sanzioni, anche se hanno pagato le somme dovute nei termini. I contribuenti, che non presentano nei termini le dichiarazioni annuali, Iva, redditi, Irap o sostituti d'imposta possono avvalersi del ravvedimento, con l'applicazione delle sanzioni ridotte a un ottavo del minimo, presentando le dichiarazioni entro 90 giorni dalla scadenza. É infatti stabilito che la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza è una dichiarazione valida a ogni effetto. In caso di presentazione in ritardo di Unico, per ogni dichiarazione è applicabile una sanzione separata: - per la presentazione in ritardo del modello Unico è applicabile la sanzione di 258 euro; - nei confronti dei contribuenti che presentano Unico entro 90 giorni dalla scadenza, le sanzioni si riducono a un ottavo del minimo. La sanzione minima di 258 euro si riduce perciò a 32 euro; - i contribuenti che saltano la scadenza del 31 luglio per presentare Unico 2003 possono fruire del ravvedimento entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, pagando la sanzione ridotta di 32 euro entro il 29 ottobre. I contribuenti che presentano Unico 2003 in ritardo, ma entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla presentazione in ritardo devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate oltre il termine, p

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