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IL LAVORATORE, genitore di un figlio con grave handicap ha diritto ad alcune agevolazioni che gli permettono ...

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In materia di congedo straordinario per figli handicappati il testo unico sulla maternità e paternità ha provveduto a modificare quanto dichiarava in proposito, la legge 104 sull'handicap. In particolare, i riposi, i permessi e i congedi, spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore ha titolo alle agevolazioni anche quando l'altro genitore non svolge attività lavorativa tutto questo a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap. L'innovazione riguarda in particolare i genitori dei figli disabili maggiorenni che hanno la possibilità di fruire dei permessi (previsti dalla legge 104/92) anche se l'altro genitore non lavora. Vediamo i due diversi casi. Convivenza In caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente, è possibile fruire dei permessi, oltre che nel caso in cui l'altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Non convivenza In caso di figlio maggiorenne non convivente con il richiedente, per fruire dei permessi e dei congedi è necessario che l'assistenza sia esclusiva e continuativa. Non sussiste l'esclusività se nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti, (compreso l'altro genitore) non lavoratori, in grado di prestare assistenza. In questo caso non possono essere concessi né i permessi né il congedo. I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente. Possono invece essere cumulati con l'astensione facoltativa (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. Il diritto ai riposi, ai permessi e congedi spettano anche ai genitori adottivi e agli affidatari. A tale proposito si precisa che : · l'affidamento riguarda solo soggetti minorenni; · l'affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell'affidato; · gli affidatari sono coloro che risultano nel provvedimento di affidamento, da produrre a cura degli interessati alla Sede dell'INPS competente. Non rientra nell'affidamento il caso in cui il disabile minorenne venga inserito in comunità di tipo familiare o in un istituto pubblico o privato. In questo caso si tratta di "inserimento" e la legge non prevede i benefici spettanti agli affidatari. Riposi giornalieri in caso di affidamento e adozione Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che i genitori di bambini adottati o affiliati hanno diritto ad utilizzare i riposi previsti entro il primo anno dall'ingresso del minore e non più soltanto entro il primo anno di età del bambino.Dal momento che nella quasi totalità dei casi i bambini dati in adozione o in affidamento hanno già compiuto il primo anno di età la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo della legge sulla maternità che regolava questa disciplina. Nel caso in cui l'adozione o l'affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il doppio dei riposi come previsto per il parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli. In attesa di un intervento legislativo che regoli la materia, l'INPS ritiene che i permessi possano essere utilizzati fino al raggiungimento della maggiore età del minore, non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.

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