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L'Università Niccolò Cusano, il CNOP e le lauree telematiche in psicologia

L'Università Niccolò Cusano di Roma

Davide Di Santo
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Egregio Dott. Giardina, apprendiamo da un comunicato pubblicato il 10 gennaio sul sito istituzionale del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), dal titolo “No a lauree telematiche in psicologia: una importante vittoria per la professione”, di una Sua dichiarazione secondo cui vi sarebbe stata “una importante vittoria per la professione [...] ottenuta in una importante sinergia con il mondo universitario. I nostri sforzi per dare dignità alla formazione sono stati premiati”, in riferimento all'approvazione del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2019 che, come si riporta nel comunicato, ha previsto, tra l'altro, che “i corsi di laurea in Psicologia possano essere svolti esclusivamente in presenza senza alcuna modalità telematica a partire dall'anno acc. 2020-21. Non si potranno aprire nuovi corsi e quelli in essere andranno ad esaurimento ”. Noi riteniamo che tale Sua dichiarazione sia lesiva della “dignità” dei docenti e dei discenti dei corsi di laurea che, autorizzati dal MIUR, l'Università Niccolò Cusano eroga dal 2012, offrendo ai suoi studenti una formazione di livello assoluto nell'ambito delle discipline psicologiche. Riteniamo, inoltre, che nelle Sue affermazioni siano presenti inesattezze grossolane, che privano le affermazioni stesse dei presupposti logici delle loro conclusioni. 1) La “sinergia con il mondo universitario” non ci risulta abbia coinvolto anche noi docenti delle università telematiche. Potrà ben immaginare come questo abbia precluso al CNOP di conoscere e analizzare in modo approfondito la modalità telematica di insegnamento della nostra università. Le segnaliamo che il nostro Ateneo, non solo si è sempre attenuto alle indicazioni del MIUR riguardanti la didattica erogativa e interattiva prevista per una formazione di qualità, ma assicura quotidianamente numerose ore dedicate alla formazione in aula e ad opportunità di interazione sincrona docente-studente. A tale riguardo, nelle Sue considerazioni Lei non spiega in alcun modo come i corsi erogati dalle università cosiddette “convenzionali” possano fornire una preparazione “migliore” rispetto ai corsi erogati dalla nostra università, né tantomeno avanza proposte atte a migliorare ulteriormente la formazione universitaria. Si limita ad una affermazione scarsamente lungimirante, fondata su un ragionamento di tipo binario, che prevede telematiche sì/ telematiche no. E' evidente che tale tipo di ragionamento non considera in alcun modo la complessità italiana all'interno del panorama internazionale. Inoltre, cosa ben più grave, dimentica che i corsi di studio attivati presso le università telematiche sono soggetti ai medesimi standard qualitativi di quelli attivati nelle università convenzionali e sono, pertanto, sottoposti ai controlli periodici dell'ANVUR, il che non consente di fare affermazioni dubitative sull'idoneità della preparazione degli studenti di uni- versità come la nostra. Ancor di più. E' ampiamente noto che i corsi erogati dalle università “convenzionali” non prevedono alcun obbligo di frequenza per lo stu- dente, né la possibilità per lo stesso di visualizzare le lezioni h24 ovvero di interagire quotidianamente con il docente. Ciò che è invece reso possibile dalla natura della nostra Università, la quale promuove, inoltre, una comunità di apprendimento attraverso strumenti innovativi digitali interattivi. 2) Le ricordiamo che tutti i professori incardinati presso i corsi di studio in Psicologia dell'università Niccolò Cusano sono abilitati dalla Abilitazione Scientifica Nazionale a ricoprire il proprio ruolo e che gli incardinamenti dei professori e dei ricercatori hanno seguito le stesse procedure e gli stessi principi previsti per le università cosiddette “convenzionali”, vale a dire, sono conseguenti all'esito di concorsi pubbli- ci nazionali. Inoltre, i corsi di studio in Psicologia del nostro Ateneo hanno ottenuto una valutazione lusinghiera alla precedente Valutazio- ne della Qualità della Ricerca, collocandosi in un'ottima posizione, pur in considerazione della recente istituzione dei corsi, tant'è che negl ultimi tre anni è stato possibile attivare ben due diversi corsi di dottorato di ricerca, valutati dal MIUR come “innovativi”, con docenti quasi esclusivamente interni al nostro Ateneo. 3) I nostri laureati nelle classi di laurea LM-51 per svolgere la professione di psicologo superano l'apposito esame di Stato allo stesso modo di ogni altro laureato di università in presenza. Considerata l'ampia percentuale di superamento dell'esame di abilitazione da parte dei nostri laureati, che a Lei non può essere certo ignota in quanto Presidente del CNOP, non può che ritenersi oggettivamente ottimale la loro preparazione ai fini dell'esercizio della professione. Ovvero, altrimenti, dovrebbero essere messi in discussione l'intera organizzazione e la funzione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 4) Quanto al punto d) del documento del CNOP del luglio 2019, richiamato nel comunicato, relativo allo “standard formativo per la profes- sione sanitaria di Psicologo”, in cui si asserisce “la necessità del superamento delle lauree telematiche, assolutamente incompatibili con la natura sanitaria della professione”, anche in ragione del fatto che “per accedere al biennio specialistico non vi è alcun vincolo di CFU di area psicologica nella laurea di primo livello, così da far accedere alla professione di psicologo chiunque”, ci preme segnalarLe che: a) il nostro Ateneo, ai fini dell'accesso alla classe di laurea LM-51, prevede un minimo di 72 CFU nei settori scientifico-disciplinari di psico- logia. Pertanto, quanto riportato nel documento citato è totalmente privo di fondamento, poiché non riguarda la nostra Università; b) è prassi in ambito accademico per le discipline scientifiche, e non fa eccezione naturalmente la psicologia, sostanziare le proprie affermazioni con evidenze empiriche. Tuttavia, non ci risulta che l'affermazione concernente l'inadeguatezza della modalità telematica ai fini della formazione dello psicologo sia accompagnata dalla citazione di risultati di ricerche pubblicate, né che l'ANVUR abbia mai segnalato carenze del genere. Come lei sa, in ambito scientifico, ciò indica che l'affermazione debba essere considerata esclusivamente in termini di “pregiudizio”. A tale riguardo, è bene anche sottolineare che è ormai consolidata negli ultimi anni l'adozione della modalità e-learning nella formazione continua, pure nell'ambito delle professioni della salute (psicologi, medici, terapisti della riabilitazione, infermieri, biologi, ecc.). Di fatto, sono numerosi i corsi di formazione a distanza (FAD) con crediti ECM proposti dal Ministero della Salute e dai diversi ordini professionali tra cui, solo per citarne uno degli ultimi, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, che prevede addirittura una sezione e-learning. Lo psicologo, inoltre, può operare a distanza, come previsto dall'art.1 del codice deontologico, specificando che le regole dello stesso si applicano anche nei casi in cui le prestazioni psicologiche, o parti di esse, siano effettuate nella modalità a distanza, via internet o con qualsiasi tipo di strumento elettronico o telematico. In conclusione, Le manifestiamo la nostra profonda amarezza per le Sue considerazioni in cui lascia intendere che noi docenti incardinati nei corsi di studio in Psicologia di un'università telematica non saremmo in grado di tutelare la “dignità” della formazione dei nostri studenti. Tutelare la formazione dei futuri psicologi ha da sempre rappresentato un nostro fondamentale dovere, morale prima ancora che deontologico e giuridico, ed è con estrema responsabilità che, anche in quanto psicologi, svolgiamo questa funzione. Tanto più che, come ormai da tempo sollecitati dalle istituzioni europee, tutti gli Stati membri dell'UE incentivano la modalità di insegnamento a distanza per soddisfare le esigenze di tutti quegli studenti che non sono in condizione di frequentare le università in presenza e garantire, così, l'effetti- vità del diritto all'istruzione nella misura più ampia e avanzata possibile. I docenti incardinati presso i corsi di studio L24 ed LM51 dell'Università Niccolò Cusano di Roma.

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