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Calciopoli: lo scudetto 2006 rimane all'Inter

Massimo Moratti

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Il procuratore federale Stefano Palazzi, esaminati gli atti dell'indagine inerente alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche depositate presso il tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento relativo a Calciopoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedimento, "non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti". In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto 2006, la procura della Figc ha archiviato il procedimento nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'Inter Massimo Moratti e della società Internazionale: "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti". Analoga archiviazione del procedimento dell'allora presidente dell'Inter (deceduto l'anno 2006) Giacinto Facchetti e della società internazionale, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s, vigente all'epoca dei fatti". Archiviati "perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare" anche i procedimenti nei confronti del presidente del Palermo Maurizio Zamparini e della società Palermo, quello nei confronti di Roberto Zanzi, all'epoca dei fatti, dirigente dell'Atalanta e della società Atalanta; quello nei confronti di Massimo De Santis, all'epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e B. Archiviazione con la stessa motivazione, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti" per i procedimenti nei confronti del presidente del Cagliari, Massimo Cellino e della società Cagliari, del presidente del Chievo, Luca Campedelli e della società Chievo Verona, di Rino Foschi all'epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della società Palermo, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo"; nei confronti di Luciano Spalletti, all'epoca dei fatti, allenatore dell'udinese e della società udinese, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti"; nei confronti di Sergio Gasparin, all'epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della società Vicenza, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti". Nei confronti del direttore sportivo Nello Governato, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti", nei confronti del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e della società Empoli: "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti"; nei confronti del presidente del Livorno Aldo Spinelli e della società Livorno: "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti"; nei confronti di Leonardo Meani, all'epoca dei fatti, dirigente della società Milan e della società Milan: "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti"; nei confronti di Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti, commissari Can A e B, di Gennaro Mazzei , all'epoca dei fatti, vice commissario Can A e B e di Tullio Lanese, all'epoca dei fatti, presidente dell'Aia, "perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s, vigente all'epoca dei fatti".

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