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La legge sul commercio affossa il piano di Bordoni

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Il Campidoglio dovrà tenere conto degli altri Comuni

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Lanuova legge andrà a sostituire l'attuale, datata 1999. Le intenzioni dell'assessorato sono di approvarla entro dicembre. Nelle ultime settimane se ne è parlato molto con riferimento al nuovo piano del commercio del Comune, che il sindaco Alemanno ha fermato dopo le polemiche sollevate dalle associazioni di categoria sulla realizzazione di altri centri commerciali. In attesa, si è detto, anche della nuova legge regionale. E si capisce subito perché, leggendo l'art. 2 dove si dice che i Comuni, quando adottano piani del commercio, devono tener conto delle aree sovracomunali. Tradotto, per il Comune di Roma significa che il piano non può più considerare solo il bacino commerciale della Capitale e della Provincia come era prima ma, ad esempio, anche Fiumicino e dunque zone come Da Vinci e Parco Leonardo, che sono centri commerciali a tutti gli effetti. Ancora più degno di citazione è l'art. 49. La cronaca dell'ultimo mese ha sollevato il problema del commercio su aree pubbliche in riferimento a particolari zone che hanno valore archeologico, storico e ambientale. In particolare si è discusso sul fatto che togliere un chiosco o una bancarella da una zona di particolare pregio, significa doverla riconcedere in un'altra zona di uguale valore con tutte le difficoltà del caso. Tra pochi mesi potrebbe non essere più così. Al comma 3 del suddetto articolo si legge, infatti, che è sempre il Comune a «individuare le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari al fine della salvaguardia delle zone predette», ma «agli operatori che rientrano al momento dell'entrata in vigore della legge in queste zone, è revocata l'autorizzazione e la relativa concessione ed attribuito il diritto ad ottenere un altro posteggio sul territorio comunale». Dunque non su un'area di valore artistico, ambientale e storico equivalente. Ancora, sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in era liberalizzazioni. L'art. 29 è chiaro, gli orari li stabiliscono gli esercenti ma la Regione può prevedere limiti se connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza, dei beni culturali. Infine, sulle vendite in periodo di saldi: resta tutto come era prima, fatto salvo il divieto per gli outlet di praticare i saldi.

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