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Omicidio Reggiani: giudice contro giudice

Romulus Nicolae Mailat

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Resistere a un tentativo di rapina non è un'attenuante per il rapinatore. Un principio che, secondo una logica di giustizia, dovrebbe essere dato per scontato. Ma così non è stato. In primo grado, infatti, i giudici non concessero l'ergastolo all'assassino di Giovanna Reggiani proprio per questo motivo. Ieri, nelle motivazioni della sentenza d'appello, i togati di secondo grado hanno spiegato perché hanno deciso di dare l'ergastolo al romeno Nicolae Romulus Mailat. Non solo. Nel documento si legge che l'uomo aveva dei complici, che il 30 ottobre 2007 a Tor Di Quinto, lo aiutarono a uccidere e violentare la donna. E vanno individuati. Per questo i giudici d'Appello, dopo aver «bacchettato» i colleghi, hanno inviato gli atti alla Procura affinchè si compiano accertamenti per completare indagini «che non furono approfondite». Una critica neppure tanto velata agli investigatori. Una vera e propria censura dell'operato della III Corte di Assise di Roma quella fatta dalla prima Corte di Assise d'Appello di Roma, che il nove luglio scorso, riformando la sentenza di primo grado (condanna a 29 anni) comminò l'ergastolo al romeno. Le ventinove pagine delle motivazioni scritte dal presidente Antonio Cappiello, e depositate ieri, rivisitano radicalmente la vicenda processuale dell'omicidio rispetto alle valutazioni espresse in primo grado. «La difesa è sempre pienamente legittima - scrive il collegio di secondo grado - tanto che il legislatore ha previsto un'apposita esimente proprio in caso di resistenza, anche violenta, anche armata, per opporsi ad una violenza ingiusta. Non si comprende - si legge nelle motivazioni - il motivo per cui, nel caso di specie, la resistenza della vittima possa costituire un'attenuante per l'aggressore facendone scaturire l'omicidio. Mailat poteva benissimo desistere senza continuare ad usare quella disumana violenza contro la signora Reggiani, seviziandola crudelmente, violenza che ne ha causato la morte». Secondo la corte, insomma, «non può essere addotta a scusante la resistenza della vittima anche se "fiera"». Il giudice di primo grado «è incoerente - scrive ancora il presidente Cappiello - perchè mentre sostiene la scelleratezza e l'odiosità del fatto commesso in danno di una donna inerme e da un certo momento in poi esanime, dall'altro ritiene che l'omicidio sia stato del tutto occasionale perchè causato dallo stato di ubriachezza e dalla fiera (!) resistenza della vittima. Come se commettere un reato in stato di ubriachezza volontaria costituisse una necessaria diminuente mentre il legislatore ha previsto, addirittura, che in caso di ubriachezza procurata la pena deve essere aggravata». Per concludere, la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla procura «perchè proceda nei confronti di persone da identificare per il concorso nei reati attribuiti a Mailat» e ciò relativamente alle affermazioni fatte da Nicolae Clopotar un testimone che ha affermato che l'assassino di Giovanna Reggiani «non era solo quella sera ma era con altre due persone».

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