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Il Senato approva la legittima difesa: "È sempre riconosciuta"

Salvini in Senato

Alla vittima basta un "grave turbamento"

Dario Martini
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Il Senato ha approvato i primi articoli del ddl sulla legittima difesa, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. "SEMPRE RICONOSCIUTA" L'articolo 1 modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono stati 194, i voti contrari 52 e 4 gli astenuti. Con questa modifica si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". BASTA LA MINACCIA Non solo. L'articolo 1 del ddl allarga anche le "situazioni" in cui viene esclusa la punibilità e affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma. L'articolo approvato dal Senato, anche con i voti di FI e FdI, recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Viene quindi aggiunto un comma: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone". "GRAVE TURBAMENTO" L'articolo 2, invece, introduce una sostanziale modifica all'articolo 55 del codice penale che disciplina l'eccesso colposo. Con il nuovo testo approvato dall'Aula del Senato, si riconosce la legittima difesa a chi si trova in uno stato di "grave turbamento". È stato approvato quasi all'unanimità (245 i voti favorevoli e solo 4 i contrari), con il via libera anche da parte del Pd i cui voti si vanno ad aggiungere a quelli della maggioranza, di FI e FdI. L'articolo 2 va a modificare l'articolo 55 del codice penale sull'eccesso colposo e aggiunge un intero comma: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". PENE AUMENTATE Importanti novità vengono anche dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del ddl sulla legittima difesa. L'articolo modifica l'articolo 165 del codice penale e recita: "Nel caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". L'articolo 4, invece, aumenta le pene previste per la violazione di domicilio e il furto.  L'articolo 4, invece, aumenta le pene previste per la violazione di domicilio e il furto. Approvati anche gli articoli 6 e 7 del ddl. PATROCINIO GRATUITO Con gli articoli 7 e 8, infine, viene così riconosciuto il patrocinio gratuito a chi si è difeso per legittima difesa e, quindi, risulta non punibile. Inoltre, viene esclusa la responsabilità civile per chi si è legittimamente difeso.

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