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Il Tar: Bankitalia ha agito correttamente

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Pubblicata la sentenza su Antonveneta: «Non esistono le illeggitimità sollevate dagli olandesi»

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Così la sentenza del Tar pubblicata ieri motiva il rigetto (datato 19 luglio) del ricorso di Abn Amro con il quale gli olandesi chiedevano l'annullamento delle autorizzazioni date da Palazzo Koch alla Popolare di Lodi per salire fino al 29,9% di Antonveneta. Secondo il giudice amministrativo è da «escludere la sussistenza dei profili di illegittimità sollevati da Abn Amro». Con la sentenza in questione, dunque, la prima sezione del Tar presieduta da Paquale De Lise assolve Banca d'Italia e accoglie alcune delle tesi sostenute dai legali della Lodi. Il Tar innanzitutto si appella al tema «della discrezionalità tecnica» di Via Nazionale e della sua sindacabilità in sede giurisdizionale. Secondo il giudice amministrativo «non sembra revocabile che l'apprezzamento rimesso dalla legge alla Banca d'Italia in merito alla sana e prudente gestione sia riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche complesse» che non sono basate su regole scientifiche, esatte e non opinabili, ma «sono il frutto di scienze inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente economico». Il ricorso presentato dagli olandesi puntava il dito soprattutto sulla mancata imparzialità dell'operato di Banca d'Italia che ha negato in un primo momento il via libera ad Abn Amro a scalare Antonveneta, mentre ha autorizzato Lodi a salire fino al 29,9%. «La prospettazione in termini di disparità di trattamento - scrive il Tar - non è condivisibile» poichè manca l'identità di situazioni. Mentre gli olandesi intendevano «ottenere precipuamente l'autorizzazione ad assumere il controllo di diritto di Antonveneta», lanciando cioè l'opa, la richiesta di Lodi non si poneva «in termini di acquisizione del controllo della società bersaglio». Altro punto focale dell'accusa di Abn s'incentrava sull'insufficienza dei requisiti patrimoniali di Lodi al momento di rilascio delle autorizzazioni. Secondo il Tar «l'impatto sui coefficienti si realizza non già al momento del rilascio del titolo, ma al momento dell'effettuazione dell'acquisto». Il giudice dunque promuove l'operato di Via Nazionale che ha «formulato le autorizzazioni a salire in Antonveneta in modo tale da coniugare le preminenti esigenze della vigilanza bancaria con il caratteristico dinasmismo delle operazioni di mercato». Altro nodo cardine del ricorso olandese riguardava il mancato mantenimento da parte della Lodi dei requisiti patrimoniali al di sopra dei minimi normativi, dopo l'autorizzazione di Via Nazionale, il cosiddetto «disallineamento temporaneo». Secondo il Tar, per quanto riguarda gli eventi successivi al rilascio delle autorizzazioni, «non pare dunque ammissibile la ricostruzione in termini di fattispecie invalidanti». Questi elementi possono invece essere considerati solo in un secondo momento, cioè, come «presupposti per l'esercizio degli immanenti poteri di riesame e sanzionatori». Il giudizio davanti al Tar ha visto schierate due agguerrite squadre di legali: per la Lodi Marcello Molè, Francesco Gianni, Vincenzo Cerulli Irelli e Natalino Irti, per Abn Roberto Casati, Giuseppe Scassellati e Ferdinando Emanuele dello studio Cleary-Gottlieb con la professoressa Luisa Torchia. Ma la guerra di fronte al giudice amministrativo potrebbe anche non finire con la sentenza di oggi. Dato che gli avvocati degli olandesi stanno già valutando l'ipotesi di impugnare il provvedimento in questione di fronte al Consiglio di Stato.

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